L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha inviato ai presidenti del Senato,
della Camera e del Consiglio dei Ministri una segnalazione in merito alla
recente modifica dell'articolo 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto –
del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ad opera
del decreto correttivo (D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56).
Le
osservazioni dell'Antitrust, formulate nella riunione del 2 agosto 2017,
riguardano la previsione di cui al comma 10-bis del citato art. 95 – relativa
al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo – secondo la quale “La stazione appaltante,
al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto
qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento”.
L'Antitrust
ritiene che la norma in esame, “nella parte in cui prevede un tetto massimo per
il punteggio economico, entro la soglia del 30%, limiti eccessivamente la
facoltà della stazione appaltante di tenere adeguatamente conto delle offerte
economiche, conferendole, allo stesso tempo, un'ampia discrezionalità nella
valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed
efficiente svolgimento della gara e a una adeguata concorrenza anche di prezzo
tra gli offerenti”.
Questa
segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata
pubblicata nel Bollettino n. 32 del 21 agosto 2017 – clicca qui per scaricarlo.
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