Il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha la funzione di attestare
la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti
previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile. Si
tratta di un certificato fondamentale soprattutto per le imprese che intendono
partecipare ad appalti pubblici, ma anche per la stipula dei contratti,
stati di avanzamento lavori e liquidazioni finali e per i lavori privati
soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni
SOA.
In
merito alla regolarità del DURC sono stati diversi gli interpelli, le
note e le circolari pubblicati negli anni per rispondere a vari quesiti
sollevati anche a fronte delle diverse novità normative introdotte, come le
semplificazioni contenute nella legge 98/2013 (legge di conversione del
cosiddetto “Decreto del Fare”) o correlate al Decreto ministeriale 30 gennaio
2015 relativo al nuovo DURC on-line.
DURC irregolare
Uno
degli ultimi interpelli (n. 1/2016) presentato dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri alla Commissione Interpelli ha visto come oggetto la “corretta
interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell’art. 90 del decreto legislativo
9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei
lavori e dell’estensione della previsione che tratta dell’assenza del documento
unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”. In
particolare il CNI ha chiesto di sapere:
“L’esatto
significato della dizione ‘in assenza del documento unico di regolarità
contributiva’ ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC
irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se
i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un
DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
se
sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da
parte delle amministrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di
autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione
amministrativa – al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a
notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo
abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90,
comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2008 (‘L’organo di vigilanza comunica
l’inadempienza all’amministrazione concedente’), che specifica una particolare
ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un
accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza in cantiere e quindi
con il riscontro della ‘assenza del DURC”.
La
Commissione ha quindi sottolineato che, con riferimento alla normativa che
disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30 gennaio 2015), il DURC “non
può essere emesso in caso di irregolarità”:
“Per
‘assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)’ deve intendersi
il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”.
Ovvero, “se non può essere attestata la regolarità dei versamenti
contributivi non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’ non solo
perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché,
ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l’art. 2, co. 2 e
l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo
l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto
tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di ‘assenza di
regolarità’ nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per ha
regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il
rilascio del DURC”.
Mancato DURC conseguenze e
regolarizzazione
Dunque
la Commissione ritiene corretto che:
“L’amministrazione
concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC,
sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso
di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa”.
Ricordiamo
poi che un DURC negativo per i lavoratori privati comporta la
sospensione del titolo abilitativo relativo alla concessione edilizia o alle
DIA e quindi dell’attestazione da parte delle SOA.
In
caso di posizione irregolare del richiedete il DURC online, il sistema invia
entro le successive 72 ore le cause dell’irregolarità che possono essere sanate
così da ottenere il certificato. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
con la circolare prot. n. 255 del 2017 ha chiarito che se, a seguito
della notifica dell’invito a regolarizzare, il datore di lavoro non
provvede, prima dell’esito delle verifiche di regolarità, al pagamento delle
somme richieste o alla regolarizzazione delle violazioni, tale
situazione determina la perdita definitiva dei benefici normativi e
contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi dell’art. 1, comma
1175, della L. n. 296/2006. In più, le violazioni rilevate in sede
ispettiva comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al
lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in
cui si siano protratte, anche in caso di successive regolarizzazioni. Il
versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione
inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC.
Il
Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4158/2017, si è pronunciato
sulla possibilità di regolarizzare il DURC, ritenuto irregolare al momento
della presentazione dell’offerta precisando che è condividere l’orientamento
della giurisprudenza secondo cui i requisiti di partecipazione ad una procedura
selettiva devono essere posseduti alla data della domanda:
“L’assenza
del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione
alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta, non può che comportare l’esclusione del concorrente non
adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, quand’anche
ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del
termine di pagamento” (TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 8 gennaio 2014, n.
11).
Diverso
il caso in cui il concorrente ad una gara di appalto abbia proposto ricorso
contro il DURC negativo, come nel caso esaminato dal TAR Lazio (sez. II, 27
aprile 2017, n. 4939) che ha annullato l’esclusione disposta da Consip nei
confronti di un concorrente che pur avendo riportato un DURC negativo ha
proposto un ricorso ancora pendente avverso l’Istituto di previdenza: la
stazione appaltante, in presenza di un ricorso giurisdizionale, che non sia
palesemente pretestuoso, avverso il DURC negativo, non può procedere alla
legittima esclusione del concorrente in quanto la grave violazione non può
dirsi definitivamente accertata.
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