La
Legge 28 gennaio 2016, n. 11 relativa a “Deleghe al
Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” [che ha dato origine al Nuovo Codice degli
appalti, entrato in vigore il 20/5/2016, rettificato con avviso pubblicato sulla
GURI n. 164 del 15/7/2016, modificato dal D.Lgs. 19/4/2017 n. 56, modificato dall’art.52-ter
della legge 21/6/2017 n. 96 di conversione del D.L. 24/4/2017 n.50, modificato
dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sul "Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020"], aveva dettato, all’art.
1, comma 1, lettere a), d), e), r), z), le seguenti disposizioni:
a)
divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall’articolo 14, commi
24-ter e 24-quater , della legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) ricognizione e riordino
del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione, al
fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più
elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli
aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica
normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di
quanto disposto dalla lettera
r);
e) semplificazione e riordino del quadro normativo
vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli
appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa
riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla
realizzazione delle opere pubbliche;
r) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria,
tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e
proporzionati all’oggetto dell’appalto, che gli operatori economici devono
possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l’interesse
pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l’accesso da parte
delle micro, piccole e medie imprese;
z) riduzione degli oneri documentali ed
economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi
della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi
elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi
oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta, e semplificazione delle
procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare
riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione,
costantemente aggiornati, attraverso l’accesso a un’unica banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine
l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e
prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto
all’interoperabilità.
Gli obiettivi indicati alle lettere a), d), e) sono stati clamorosamente disattesi ed ora molti (tecnici e operatori) hanno cominciato a richiedere la riscrittura del Codice, il superamento di tanti bizantinismi, la non proliferazione di decreti attuativi, di linee guida, di continui aggiornamenti delle linee guida, di comunicati, di delibere e di determinazioni ANAC, di interpretazioni dei TAR e del Consiglio di Stato, per garantire la rapida e certa realizzazione delle opere pubbliche. Ecco un punto urgente sul quale i partiti dovrebbero impegnarsi per la prossima legislatura!
Nessun commento:
Posta un commento