La
procedura d'infrazione costituisce uno strumento indispensabile per garantire
il rispetto e l'effettività del diritto dell'Unione. La decisione relativa al
suo avvio è una competenza esclusiva della Commissione europea, la quale,
esercitando un potere discrezionale, può agire su denuncia di privati,
sulla base di un'interrogazione parlamentare o di propria iniziativa.
Pre-contenzioso (art. 258 del TFUE)
Quando
rileva la violazione di una norma europea, la Commissione europea procede
all'invio di una "lettera di messa in mora", concedendo
allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie
osservazioni. La violazione contestata può consistere nella mancata attuazione
di una norma europea oppure in una disposizione o in una pratica amministrativa
nazionali che risultano con essa incompatibili.
La
procedura d'infrazione è avviata nei confronti di uno Stato membro in quanto
tale, senza che rilevi se l'autore della violazione sia un organo
costituzionale, una giurisdizione, un ente territoriale o un soggetto di
diritto privato controllato dallo Stato. Qualora lo Stato membro non risponda
alla lettera di messa in mora nel termine indicato oppure fornisca alla
Commissione risposte non soddisfacenti, quest'ultima può emettere un parere
motivato con il quale cristallizza in fatto e in diritto l'inadempimento
contestato e diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine.
Nel
caso in cui lo Stato membro non si adegui al parere motivato, la Commissione
può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee contro lo Stato in questione (art. 258
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, par. 2).
Si
conclude così la fase del cd. "precontenzioso" ed inizia il giudizio,
il quale è diretto ad ottenere dalla Corte l'accertamento formale, mediante
sentenza, dell'inosservanza da parte dello Stato di uno degli obblighi imposti
dall'Unione.
Contenzioso (art. 260 del TFUE)
Se la
Corte di Giustizia accerta che uno Stato membro ha mancato ad uno degli
obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato, questo è tenuto a prendere i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, ponendo fine
all'infrazione.
Se
la Commissione ritiene che lo Stato non si sia conformato alla sentenza della
Corte, essa avvia una procedura ex art. 260 del Trattato. In questa
fase ciò che viene contestato allo Stato è un inadempimento ulteriore e
autonomo, consistente nella mancata adozione dei provvedimenti necessari
all'esecuzione della sentenza che ha accertato la violazione del diritto
dell'Unione (es. modifica, abrogazione o introduzione di una disposizione
normativa; recepimento di una direttiva; mutamento di una prassi
amministrativa).
Come negli ordinari
procedimenti per inadempimento, la procedura ex art. 260 si articola in una
fase precontenziosa e in una fase contenziosa.
Con
l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, la
disciplina delle procedure d'infrazione ha subìto importanti
modifiche. Nei casi di cattiva applicazione del diritto dell'Unione, una
delle novità introdotte è rappresentata dalla maggiore rapidità del
procedimento d'infrazione ai sensi dell'art. 260, par. 2, TFUE rispetto a
quanto disposto dal precedente art. 228, par. 2 e 3 del TCE. Infatti, se uno
Stato membro non si conforma ad una sentenza d'inadempimento emessa ai sensi
dell'art. 258 TFUE e non fornisce esaurienti giustificazioni in risposta alla
"messa in mora", la Commissione può deferirlo al giudizio della Corte
di Giustizia e chiedere il pagamento di una sanzione senza dover
intraprendere una nuova fase "precontenziosa".
Le sanzioni consistono
in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla
persistenza dell'inadempimento. Le cifre indicate dalla Commissione per
l'Italia ammontano a minimo 8.916.000 euro per la somma forfetaria e oscillano
da 10.753,5 a 645.210 euro al giorno per la penalità di mora. Mentre la somma
forfetaria si paga anche se si è posto rimedio nel corso del dibattimento in
Corte, la penalità di mora viene applicata qualora l'infrazione persista dopo
la sentenza di condanna e viene calcolata, su base giornaliera, a partire dalla
data della sentenza stessa.
Nella
sentenza del 12 luglio 2005 (causa C-304/02, Commissione c. Francia), la Corte
di Giustizia ha chiarito che la somma forfetaria e la penalità di mora possono
essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto dell'Unione
sia particolarmente grave e persistente.
Una
seconda importante modifica introdotta dal Trattato di Lisbona riguarda le
sanzioni pecuniarie nei casi di mancato recepimento delle direttive
europee. Nel caso in cui uno Stato membro abbia disatteso l'obbligo di
comunicare alla Commissione le misure adottate al fine di recepire una
direttiva, quest'ultima può chiedere alla Corte, nell'ambito dello stesso
ricorso per inadempimento, di comminare il pagamento di una sanzione
pecuniaria.
In
sostanza, con la nuova procedura di cui all'art. 260, par. 3 TFUE, la
Commissione può richiedere alla Corte sia di accertare l'avvenuto inadempimento
dell'obbligo, sia di condannare lo Stato inadempiente al pagamento della
sanzione pecuniaria, senza dover attendere l'esaurimento di un'ulteriore fase
precontenziosa.
Le
decisioni relative all'apertura, all'aggravamento o alla chiusura di una
procedura di infrazione sono adottate dal Collegio dei Commissari europei,
in apposite sessioni che hanno luogo a cadenza mensile.
Il
Collegio dei Commissari adotta una decisione di archiviazione quando lo Stato
membro si conforma ai rilievi della Commissione europea o quando quest'ultima
si ritiene soddisfatta dalle osservazioni dello Stato in questione. Le
archiviazioni intervengono solo in occasione delle riunioni mensile, mentre l'apertura
di una procedura d'infrazione può essere decisa anche in occasione di una
qualunque altra riunione del Collegio. Ad esempio, le procedure per mancato
recepimento di direttive sono aperte automaticamente in una delle prime
riunioni successive alla scadenza del termine di trasposizione. Una volta
aperta la fase contenziosa, l'adempimento da parte dello Stato membro potrà
condurre ad una rinuncia agli atti del ricorso da parte della Commissione per
venir meno dell'interesse ad agire.
Stato delle infrazioni
La
Commissione europea ha adottato il 6 giugno 2019 le seguenti decisioni
con riferimento all'Italia:
- due archiviazioni di procedure di
infrazione
- due costituzione in mora
Il
numero delle procedure a carico del nostro Paese è di 71, di cui
64 per violazione del diritto dell'Unione e 7 per mancato recepimento di
direttive.
Sulla
banca dati EUR-Infra si trova l'elenco
delle procedure aperte. E' anche possibile consultare lo storico degli
aggiornamenti sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione europea
nella pagina dedicata.
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