L’applicazione di un
determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex
specialis alle
imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata
applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante
con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un
determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé,
l’inammissibilità dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo
2017, n. 975; 9 dicembre 2015, n. 5597); tale assunto vale anche in relazione
alla valutazione di anomalia dell’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo
2017, n. 932; 12 maggio 2016, n. 1901).
Resta fermo che la libertà imprenditoriale non è assoluta, ma incontra il
limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in
concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta
di gara) e l’oggetto dell’appalto; la scelta del contratto collettivo di
lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per
coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in
relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea di per sé a
determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di
formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o
incompatibili essendo i profili professionali di riferimento. (Consiglio di Stato,
Sez. VI, sentenza del 20 ottobre 2020 n. 6336)
L'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione. Tar Lazio – Roma, Sez. II - quater, sentenza del 15 ottobre 2020 n. 10533
Nel giudizio di anomalia non può desumersi la scarsa affidabilità complessiva dell'offerta se alcune delle voci di costo è pari a zero. La serietà e l'attendibilità dell'offerta del singolo concorrente devono essere valutate in modo sintetico e globale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6689), di modo che anche qualora per qualche voce di costo l'offerta economica risulti pari a zero, questo dato non può essere isolatamente considerato al fine di desumerne la scarsa affidabilità complessiva dell'offerta, dovendo essere considerato l'utile che il concorrente ritrae dalla propria offerta complessivamente valutata” (cfr. Cons. Stato, V, 17 marzo 2016, n. 1090).
È tuttavia anche vero che, per le ipotesi in cui la sola voce offerta a titolo gratuito sia capace di rendere negativo il profitto, già tale anomalia basta ad imporre l’esclusione del concorrente. Tar Lazio – Roma, Sez. II - quater, sentenza del 15 ottobre 2020 n. 10533
L’utile apparentemente modesto non è indicatore di anomalia. Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicatario e dall’esecuzione di un appalto (cfr. Cons. di Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 270– così, da ultimo anche, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30/7/2020 n. 4855). Tar Campania – Napoli - Sez. VII, sentenza del 23 ottobre 2020 n. 4761
La verifica deve
riguardare anche le prestazioni dedotte in sub appalto.
La
Pa deve valutare anche la congruità dei costi delle prestazioni dedotte in
subappalto, non potendo dare per buona la mera affermazione secondo cui le
sub-forniture dei materiali e dei dispositivi avverrebbero a prezzi
eccezionalmente favorevoli perché garantite da impresa collegata a quella
aggiudicataria dell’appalto. A dimostrazione della eccezionalità di tali costi,
poiché il riferimento astratto alle condizioni economiche da questi praticate è
del tutto inidoneo a comprovare in parte qua la congruità
dell’offerta, l’operatore economico deve effettuare allegazione di contratti,
preventivi, fatture o altre pezze giustificative.
Per il Consiglio di Stato la circostanza addotta a comprova della suddetta economia di spesa (l’appartenenza delle due società al medesimo gruppo) offre un dato in sé apprezzabile, ma non sufficiente a superare l’assenza di ulteriori elementi di riscontro. D’altra parte, la tempistica di formalizzazione del subappalto, se certamente non ammette una impropria anticipazione del vincolo negoziale, al contempo non osta all’allegazione di preventivi o di offerte provenienti dagli operatori economici destinati all’incarico di subappalto. Quantomeno su questa prima documentazione (in astratto suscettibile di ulteriore e documentata verifica di congruità, mediante riscontro dei giustificativi allegati dal subappaltatore – si veda Cons. Stato, sez. V, n. 4537/2018) è dunque opportuno svolgere la verifica di sostenibilità dei costi, onde scongiurare un effetto di sostanziale trasferimento sul subappaltatore dell'anomalia dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, n. 3341/2017 e n. 6329/2014). Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 29 ottobre 2020 n. 6618
La decisione di effettuare
la verifica dell’anomalia nei casi in cui non è obbligatoria è ampiamente
discrezionale.
L'art.
97 comma 3 Dlgs 50/2016, applicabile al caso in esame (procedura di appalto da
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa), così dispone:
«Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al
primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre». Il medesimo articolo, rimanda poi (comma 3, ultima parte), al
successivo comma 6, ultimo periodo, il quale, a sua volta, recita: «La stazione
appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».
Orbene, dal combinato disposto delle due norme, è evidente che il potere di
verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97 Dlgs n. 50/2016, è
esercitabile, oltre che nei casi previsti dalla legge (comma 3), ed a
prescindere dallo scostamento dei 4/5, «calcolato quando il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre», anche nei casi in cui, ad una
valutazione propria della stazione appaltante, l'offerta - in un panorama
numerico più o meno ampio di offerte - appaia anormalmente bassa, sulla scorta
di elementi specifici, concretamente individuati.
Così
delimitato l'ampio perimetro nel cui ambito l'Amministrazione può procedere a
verificare l'attendibilità delle offerte ritenute ‘non congrue’, la scelta di
verifica cd. ‘facoltativa’ (comma 6) si pone come atto di natura spiccatamente
ed ampiamente discrezionale, per il quale non è necessaria un'espressa
motivazione.
Inoltre,
tale scelta è oggetto di un limitato sindacato da parte del Giudice
amministrativo, esercitabile soltanto in presenza di una macroscopica
irragionevolezza o illogicità, laddove quest’ultima sia sintomatica di un uso
della discrezionalità tecnica distorto e contrario ai principi di efficacia,
economicità e buon andamento, in presenza del quale, soltanto, è consentito
l'intervento caducatorio dell'autorità giurisdizionale (cfr.: in proposito,
Cons. Stato, Sez. V, 06/06/2019, n. 3833; III, 3 luglio 2015, n. 3329; id.,
01/02/2017, n. 438; id., Sez. V, sentenza n. 3372/2016; id., Sez. IV, sentenza
n. 3862/2011).
Su tali premesse il Tar Campania – Napoli – ha stabilito che non appare affatto
illogica ovvero irragionevole la scelta della Stazione appaltante di non
procedere alla verifica dell'anomalia a prescindere dal ricorso dei presupposti
normativamente richiesti dall'art. 97 comma 3, prima parte, non essendo
rinvenibili nell’offerta dell’aggiudicataria i prescritti “elementi specifici”
da cui desumere il fondato e ragionevole sospetto di anomalia dell'offerta,
all’uopo ribadendosi che la determinazione dell'amministrazione di procedere
alla verifica di anomalia dell'offerta nei casi in cui ciò non sia
espressamente previsto dalla norma è del tutto facoltativa e di natura
spiccatamente discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del Giudice
amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed
irragionevolezza. Tar Campania – Napoli - Sez. V, sentenza del 26 ottobre
2020 n. 4831
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