Il
Decreto Ministeriale n. 312 del 02/08/2021, previsto dall'articolo 48, comma 6,
del Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR - decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
ha apportato modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di
progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di
modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM).
Le
disposizioni del nuovo decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o
avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono
inviati successivamente alla medesima data. Pubblicato il 3 agosto 2021 sul
sito del MIMS il Decreto Ministeriale 02.08.2021 n. 312 è entrato in
vigore il giorno stesso 3 agosto 2021.
Il citato art. 48, comma 6 prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 48, di assegnare un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), demandando ad apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione delle regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei citati metodi e strumenti elettronici.
Art. 1
(Modifiche al decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560)
1.
Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017,
n. 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1)
alla lettera a), premettere la seguente: “0a) modello informativo, insieme di
contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata”;
2)
alla lettera a), dopo le parole: “relativi ad un’opera” sono inserite le
seguenti: “, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e” e le parole:
“modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi” sono
sostituite dalle seguenti: “modelli informativi ed elaborati digitali
prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto
delle decisioni,”;
3)
alla lettera g), la parola: “piano” è sostituita dalla seguente: “offerta” e le
parole: “il documento redatto dal candidato o dall’appaltatore ovvero dal
concessionario al momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto” sono
sostituite dalle seguenti: “il documento redatto dal candidato al momento
dell’offerta”;
4)
dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
“g-bis)
piano di gestione informativa, documento redatto dall’aggiudicatario sulla base
dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante
dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e che
può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto;
g-ter)
punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai
criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti
elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei
contratti pubblici.”;
b) all’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla
seguente: “c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di
gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e
la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione
alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e
procedurali adottati.”;
c) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole:
“connessi a modelli” sono sostituite dalle seguenti: “connessi in modelli
informativi disciplinari e aggregati”;
d) all’articolo 5, comma 1, le parole: “abbiano adempiuto”
sono sostituite dalle seguenti: “abbiano programmato di adempiere” e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “, indipendentemente dalla fase progettuale e dal
relativo valore delle opere”;
e) all’articolo 6, comma 1, le lettere d), e), f) sono
sostituite dalle seguenti: “d) per le opere di nuova costruzione ed interventi
su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria
manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a
decorrere dal 1° gennaio 2022;
e)
per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti,
fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di
importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del
codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
f)
per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti,
fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di
importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1°
gennaio 2025.”;
f) all’articolo 7:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: “Capitolato informativo e specifiche
tecniche”;
2)
al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola: “deve” è sostituita dalla
seguente: “può”;
3)
al comma 4, primo periodo, la parola: “elettronico” è soppressa e il secondo
periodo è sostituito dal seguente: “La documentazione di gara può, altresì,
essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti
gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e
documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea.”;
4)
al comma 5, le parole: “modello elettronico” sono sostituite dalle seguenti:
“modello informativo”;
5)
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis.
Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti
elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel
capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno
riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il
seguente ordine:
a)
norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione
Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
b)
norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali
UNI ISO;
c)
norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO,
pubblicate in Italia quali UNI.
5-ter.
In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa
riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di
comprovata validità.”;
g)
dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7-bis
(Punteggi
premiali)
1.
Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di
aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95
del medesimo codice, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti
elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo
esemplificativo:
a)
proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con
la gestione della modellazione informativa;
b)
proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione
informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di
cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di
interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
c)
proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra
l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d)
proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e
informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il
mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e)
previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle
forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche
ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f)
proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per
raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del
green public procurement;
g)
previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla
salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h)
previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della
progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo
costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e
sensoristica;
2.
Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio
aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che
consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale,
l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.”.
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