Anche se le FAQ (Frequently Asked Questions) hanno esclusivamente lo scopo pratico di orientare le procedure ed i comportamenti degli interessati, e non hanno alcuna base giuridica, palesano una “interpretazione autentica” della PA che influisce sui comportamenti degli interessati. Lo afferma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1275/2021, in merito a delle FAQ che chiariscono alcuni punti di un bando di gara poco chiaro. Prendendo atto del sempre maggiore ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni di quest’ultime, i giudici spiegano che si tratta di una serie di risposte alle domande che sono state poste (o potrebbero essere poste) più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio. In tal modo viene data risposta pubblica, su un sito web, a interrogativi ricorrenti, in modo da chiarire pubblicamente a tutti le questioni poste con maggiore frequenza. Il ricorso alle FAQ, evidentemente, è normalmente da ricondurre a esigenze di trasparenza dell’attività della PA e di economicità della medesima.
Il CdS chiarisce che le FAQ sono sconosciute nell’ordinamento giuridico, in particolare all’art. 1 delle preleggi al codice civile, infatti:
- esse svolgono una funzione eminentemente
pratica né, in genere, indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la
procedura o i soggetti che ne sono i curatori o i responsabili;
- non sono pubblicate a conclusione di un
procedimento predefinito dalla legge. E’ quindi da escludere che le risposte
alle FAQ possano essere assimilate a una fonte del diritto né primaria né
secondaria;
- neppure possono essere considerate
affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per
gli organi amministrativi.
- In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica.
Tuttavia, non può essere sottovalutato l’effetto che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, dato che è la stessa amministrazione interessata a fornire le risposte. In definitiva, le risposte alle FAQ (spiegano i giudici), pur nella loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per loro natura (almeno di regola) generali e astratte e inidonee quindi a prevedere ogni loro possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da parte di una PA.
Il CdS, in merito
alle risposte alle FAQ e le gare di appalto, ha spiegato che i chiarimenti in
ordine alla valenza di alcune clausole della lex di gara dal significato poco
chiaro, essendo forniti dalla stazione appaltante anteriormente alla
presentazione delle offerte, non costituiscono un’indebita, e perciò
illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione
autentica, con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà
provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio
delucidando le previsioni della lex specialis (CdS, Sez. IV, 21 gennaio 2013,
n. 341; Sez. III, n. 290/2014).
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