giovedì 5 agosto 2021

SUI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI NEGLI AFFIDAMENTI DI SIA

In materia di RTI per l’affidamento di SIA (Servizi Ingegneria Architettura) risulta utile una sintesi delle considerazioni contenute nei seguenti atti dell’Autorità: Delibera n. 77 del 29 gennaio 2020, Delibera n. 42 del 22 gennaio 2020.

Al di fuori dei casi di predeterminazione normativa della ripartizione dei requisiti tra le imprese raggruppate, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione stabilire i requisiti di partecipazione, in relazione all’oggetto dell’appalto e nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela della concorrenza.

In relazione agli appalti per l’affidamento di servizi di progettazione, è illegittima la prescrizione della lex specialis che richieda, alla mandataria, la dimostrazione del possesso del 51% dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa, in relazione a ciascuna categoria e classe di progettazione prevista dal bando, qualora la S.A. non abbia provveduto ad indicare, nella lex specialis medesima, una adeguata motivazione.

Nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, la stazione appaltante può assolvere all’onere di specificazione dell’attività principale e delle attività secondarie (di cui all’art. 48, comma 2, del Codice) anche mediante l’individuazione delle classi e delle categorie di progettazione, con i relativi importi, di cui al d.m.17 giugno 2016. In presenza di tale condizione, la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale o misto appare conforme alla normativa vigente e ai principi sanciti da consolidata giurisprudenza.

Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di un RTI verticale o misto, la stazione appaltante non è legittimata a richiedere per intero, a ciascuna delle imprese mandanti, i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis, ma deve richiederli e valutarli solo per le prestazioni che le singole mandanti intendono eseguire. A tali fini, il requisito dei servizi svolti (l’elenco dei principali servizi pregressi e dei servizi “di punta”) non va inteso nel senso di limitare la richiesta ai soli servizi specificamente posti a base di gara, dovendosi fare riferimento all’espletamento pregresso di tutti i servizi qualificabili come servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, dunque anche agli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi alle classi e categorie di lavori richiesti dalla legge di gara.

Nel caso di partecipazione ad una gara per l’affidamento di servizi di progettazione di un RTP misto, è consentito al mandatario qualificarsi ed eseguire prestazioni riconducibili, oltre che alla categoria principale, anche a quelle secondarie (non eseguite dalle mandanti), rispetto alle quali abbia dimostrato di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis.

L’espressione del possesso maggioritario dei requisiti da parte del mandatario (utilizzata dal legislatore nell’ambito dell’art. 83, comma 8, del Codice) non va interpretata nel senso della maggioranza “assoluta”, essendo sufficiente che il capogruppo sia titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto ai mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis. La circostanza che il mandante di un sub-raggruppamento orizzontale con la mandataria possieda requisiti di capacità tecnica superiori (in termini assoluti) a quelli del mandatario non determina l’esclusione del RTP dalla gara, laddove il mandatario soddisfi ampiamente i requisiti minimi richiesti dalla lex specialis e il mandante non contribuisca al soddisfacimento degli stessi in misura maggioritaria rispetto al mandatario.

La forma dei raggruppamenti misti, sebbene sia espressamente riconosciuta dal legislatore nel settore dei lavori (ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, il quale, analogamente al disposto di cui all’art. 37, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, prevede che “i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”), è ritenuta ammissibile anche negli appalti di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 agosto 2018, n. 4860; Id., sez. V, 1 agosto 2015, n. 3769). In questo caso, lo schema organizzativo del raggruppamento è caratterizzato dal fatto che la prestazione principale e/o quelle secondarie sono oggetto di un sub-raggruppamento orizzontale e che ogni subraggruppamento deve essere esaminato autonomamente, con la conseguenza che la verifica del possesso dei requisiti nonché del possesso della quota maggioritaria dei requisiti da parte della mandataria deve essere eseguita all’interno di ciascun sub-raggruppamento (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919).

Nei raggruppamenti misti, la composizione di forme di associazione orizzontale e verticale nel medesimo raggruppamento può essere declinata in varie modalità, purché il mandatario esegua i servizi e/o assuma le lavorazioni nella categoria principale e le mandanti in quelle secondarie. Per cui può accadere che: a) la mandataria, oltre alla categoria prevalente, esegua anche i servizi riconducibili a una o più categorie secondarie; b) una o più mandanti, oltre alle categorie secondarie, assumano una quota della categoria principale; c) una o più mandanti, eventualmente anche insieme alla mandataria, eseguano prestazioni secondarie dando luogo ad un sub-raggruppamento orizzontale nell’ambito del raggruppamento verticale.

In un raggruppamento misto, per le prestazioni suddivise in senso orizzontale (cioè eseguite da più componenti nell’ambito della stessa categoria di servizi), valgono le regole di qualificazione dei raggruppamenti orizzontali (ex art. 48, comma 2, del Codice). Sotto tale profilo, l’Autorità, nel Bando-tipo n. 3, ha precisato che, per quanto concerne il requisito dei principali servizi pregressi [di cui al punto 7.3 lett. i) del bando-tipo, “nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi (…) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”, invece, il requisito dei due servizi di punta [di cui al punto 7.3, lett. j) del bando-tipo] “deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile”.

L’Autorità, nel chiarimento sul bando-tipo n. 3 (pubblicato in data 19 novembre 2018) ha precisato che: “il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima”. Sotto tale profilo, è stato anche di recente precisato che l’espressione del possesso maggioritario dei requisiti da parte della mandataria (utilizzata dal legislatore nell’ambito dell’art. 83, comma 8, del Codice) non va interpretata nel senso della maggioranza “assoluta”, essendo sufficiente che la capogruppo sia titolare di una percentuale di requisiti superiore rispetto alle mandanti, in relazione solo a ciò che è necessario per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla lex specialis (cfr. ex multis Delibera dell’Autorità n. 1207 del 18 dicembre 2019, nonché in giurisprudenza Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2019, n. 2599; TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 giugno 2016, n. 6966, confermata da Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2017, n. 560).

Il principio ribadito con la Delibera dell’Autorità n. 1207/2019, con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria (fatturato annuo minimo), secondo cui “la circostanza che la mandante possieda un fatturato globale medio superiore (in termini assoluti) rispetto a quello della mandataria non comporta l’esclusione del RTI dalla gara, in quanto la mandante non contribuisce, con il suo fatturato, al raggiungimento del requisito minimo per il raggruppamento in misura maggioritaria rispetto alla mandataria”, sia valido anche con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, attesa la ratio che li accomuna a quelli di capacità economico-finanziaria.

Nel raggruppamento misto si applicano le regole dettate per il raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Per quanto concerne i raggruppamenti verticali, secondo consolidata giurisprudenza, “l’a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’a.t.i. di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili” (Cons. Stato, Ad. Plen. 13 giugno 2012, n.22); ai fini dell’ammissibilità di un raggruppamento verticale, “la stazione appaltante deve individuare le prestazioni principali e secondarie da ripartire all’interno dell’associazione tra i suoi componenti, non potendo consentire all’autonomia delle parti private la scelta delle prestazioni da svolgere, tenuto conto del differente regime relativo alla responsabilità che si applica alle ATI verticali” (Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 517). L’Autorità ha, tuttavia, più volte affermato che nei bandi ed avvisi per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, all’onere di specificazione dell’attività principale e delle attività secondarie può assolversi anche mediante la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi (cfr. Delibera n. 431 del 27 aprile 2017; Delibera n. 122 del 6 giugno 2014).

Ancora utile il richiamo degli indirizzi interpretativi, espressi dall’Autorità in relazione alla previgente normativa, secondo cui “nel caso dei servizi tecnici l’ipotesi che siano presenti nell’oggetto del contratto più prestazioni, una delle quali è da definirsi la principale (quella di importo maggiore) e le altre secondarie, è molto frequente, in quanto gli interventi da progettare rientrano spesso in più classi e categorie, così come definite dall’articolo 14 della più volte citata legge n. 143/1949. Si possono quindi verificare due ipotesi: l’appalto prevede l’affidamento di servizi appartenenti ad una sola classe e categoria; l’appalto prevede l’affidamento di servizi appartenenti a più classi e categorie. Nel primo caso, possono partecipare all’appalto concorrenti singoli e raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. Nel secondo caso, possono partecipare concorrenti singoli e concorrenti in raggruppamento di tipo verticale o misto” (Determinazione del 27 luglio 2010, n. 5).

Per quanto concerne la valutazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale da parte delle imprese mandanti, va tenuto conto di quanto precisato dall’Autorità nelle Linee Guida n. 1 (recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019) nonché nel Bando-tipo n. 3 (“Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018). In particolare, ai sensi dell’art. 7.4 del bando-tipo n. 3, nell’ipotesi di raggruppamento verticale, sia il requisito dell’elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni che quello dell’unico e/o dei due servizio/i di punta eseguito/i negli ultimi dieci anni devono essere posseduti da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Detto inciso non legittima l’Amministrazione a richiedere a tutti i mandanti del RTI verticale i requisiti tecnici a ciascuno per l’intero, essendo necessario che ogni mandante sia qualificata non per l’intera prestazione ma solo per quella che intende eseguire. Nel caso di raggruppamento misto occorre, invece, applicare le regole del RTI verticale solo per la qualificazione per le prestazioni suddivise all’interno del raggruppamento, fermo restando che per le prestazioni (principale e secondaria) eseguite da più imprese associate si applicano le diverse regole del RTI orizzontale, secondo le quali i requisiti dell’elenco dei servizi e dei due servizi di punta (questi ultimi non frazionabili tra i componenti del RTI) devono essere posseduti nel complesso dal raggruppamento (fermo il possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria).

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