-
la prima
(articoli da 1 a 16) dedicata alla governance degli interventi del PNRR e PNC e
volta a regolare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione,
monitoraggio e controllo di tali interventi (Titolo I), nonché recante la definizione
dei poteri sostitutivi, in caso di mancato rispetto da parte degli enti locali
degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, delle procedure
per il superamento del dissenso e di quelle relative alla gestione finanziaria
delle risorse (Titolo II).
-
la seconda parte, comprende le disposizioni di
accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità
amministrativa, articolate nei seguenti titoli:
Titolo I – Transizione
ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (artt.
17- 37quater);
Titolo II – Transizione
digitale; (artt. 38 – 43)
Titolo III – Procedura speciale
per alcuni progetti PNRR (artt. 44 – 46);
Titolo IV – Contratti pubblici
(artt. 47 – 56quater);
Titolo V–Semplificazioni in
materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno (artt. 57 – 60bis);
Titolo VI – Modifiche alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 61 -63bis);
Titolo VII - Ulteriori misure
di rafforzamento della capacità amministrativa (artt. 64 – 67).
Le principali misure, di
interesse relative ai contratti pubblici, sono contenute nel titolo IV con
riferimento a:
ART. 49:
Modifiche alla disciplina del subappalto
ART. 51: Modifiche alla Legge
120/2020
ART. 52: Modifiche alla Legge
55/2019
Per effetto di tali modifiche, le
disposizioni semplificatorie in materia di contratti pubblici sono le seguenti:
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Fino al 31 ottobre 2021:
viene consentito il ricorso al
subappalto fino al 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di
lavori, servizi e forniture; ciò, anche in deroga al limite del 30 per cento
fissato dall’articolo 105, comma 5, del Codice, per le categorie c.d. SIOS.
Dal 1° giugno 2021:
a) divieto di affidare
l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei
contratti ad alta intensità di manodopera;
b) abrogazione del limite del 20%
di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto. Il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto; dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con
quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale.
Dal 1° novembre 2021:
-
verrà definitivamente meno ogni limite per il
ricorso al subappalto e verrà, invece, rimessa ad una valutazione “gara per
gara”, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre,
eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicando nei
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione:
-
l’abrogazione del divieto di subappalto oltre il
30% per le categorie SIOS;
-
la responsabilità in solido nei confronti della
stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del
contraente principale e del subappaltatore.
-
al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario dovrà trasmettere la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione
e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante dovrà poi verificare
la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
Fino al 31 dicembre 2023:
sospensione dell’obbligo di
indicazione in gara della terna dei subappaltatori, disposta dal Dl “Sblocca-cantieri”
(legge 55/2019 modificata dall’art.52 della legge 108/2021).
SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO 76/2020 CONVERTITO NELLA
LEGGE 120/2020
Fino
al 30 giugno 2023 (art.1):
Affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalità:
a)
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
-
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016
b)
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, previa consultazione:
- di
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore
a 150.00a0 euro e inferiore a un milione di euro,
- ovvero di
almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
-
pubblicazione di un avviso nei
rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche
l’indicazione dei soggetti invitati.
-
a scelta, aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
-
nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.
-
non si richiedono le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del
2016,. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia
provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal
medesimo articolo 93.
-
in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture si applica l’articolo 125
c.p.a (art.4).
Fino
al 30 giugno 2023 (art.3):
a)
corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici o pagamenti, anche
in assenza della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del
D.Lgs. 6/9/2011 n.159 per cui ricorre sempre il caso d’urgenza, con il vincolo
della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una
interdittiva;
b)
stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture
sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30
giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive, da completarsi
entro 60 giorni, dovessero comportare una interdittiva
antimafia.
Fino
al 31 dicembre 2023 (art.5):
In
deroga all’art.107 del Codice, la sospensione dell’esecuzione dell’opera
pubblica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, può
avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro
superamento, per le seguenti ragioni:
a)
cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
b)
gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti
nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare
l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;
c)
gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola
d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi
è accordo tra le parti;
d)
gravi ragioni di pubblico interesse.
-
la sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento
con diverse modalità definite dai commi 2 e 3.
-
nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse
la crisi o l’insolvenza dell’esecutore, non possa proseguire con il soggetto designato,
la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara
senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede
alternativamente: o all’esecuzione in via diretta dei lavori; o ad interpellare
i soggetti risultanti nella graduatoria dell’originaria procedura di gara,
stipulando un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori; o
ad indire una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; o
propone la nomina di un commissario straordinario per il completamento
dell’opera (comma 4). Tali disposizioni si applicano anche in caso di ritardo
dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze
descritte al comma 1 della norma, per un numero di giorni pari o superiore a un
decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e,
comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per
la realizzazione dell'opera.
Fino al 30 giugno 2023 (art.
6)
l’istituzione obbligatoria, presso ogni
stazione appaltante del Collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di rilevanza europea, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre dieci giorni da tale data. Il collegio, con 3 o 5 componenti, ha funzioni
in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza
per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che
possono insorgere nel corso dell'esecuzione.
Per le opere diverse da quelle di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, le parti possono
comunque nominare un collegio consultivo tecnico mentre il comma 5 attribuisce
la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere
problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche per la fase
antecedente alla esecuzione del contratto.
Fino al 30 giugno 2023 (art.8):
- è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di
servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more
della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione,
nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;
- l’obbligo
per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla
consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, da
prevedere esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente
indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità
dell’appalto da affidare;
- In
relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del
codice senza necessità, nella motivazione del provvedimento di riduzione dei
predetti termini, di dare conto nella motivazione delle ragioni dell’urgenza,
considerate comunque sussistenti.
- possibilità
di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione;
Dal 1° novembre 2021 (comma
10-bis):
al Documento unico di regolarità
contributiva si aggiunge quello relativo alla congruità dell'incidenza
della manodopera relativa allo specifico intervento.
Fino al 30 giugno 2023 (art.
13):
In caso di conferenza di servizi
decisoria, si procede mediante una conferenza semplificata, di cui all’art. 14-bis della L. n. 241 1990, in modalità asincrona,
mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni
partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni
e delle determinazioni. Tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta
giorni. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni
delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur
partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.
SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO 32/2019 CONVERTITO NELLA
LEGGE 55/2019
Fino al 30 giugno 2023:
1) sospensione dell’obbligo di
cui all’art.37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi
delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non
afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR.
2) sospensione del divieto
di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd
“integrato” di cui all’art.59, comma 1, quarto periodo);
3) sospensione dell’obbligo,
di cui all’art. 77, comma 3, di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai
commissari “esterni” iscritti all’apposito albo tenuto dall’ANAC;
4) possibilità per la PA di
prevedere in fase di gara l’inversione procedimentale, aprendo prima le
offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;
5) innalzamento a 100
milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso
i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici
di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere;
6) sospensione del divieto di
iscrivere riserva anche per gli aspetti progettuali su progetti validati, con
conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui
all’art.205.
Fino al 31 dicembre 2023:
1) possibilità di avviare le
procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di
finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno
poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti
per la loro realizzazione;
2) possibilità di affidare i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione
degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la
sostituzione, sulla base di un progetto definitivo “alleggerito” e possibilità
di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo;
3) per gli interventi ricompresi
tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo
dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente
le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del
progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per
l’approvazione.
4) sospensione dell’obbligo di
indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia
per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in
capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.
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