Il
Decreto Legge n. 4 del 27/1/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 2022, all'art. 29 stabilisce che dal 27/1/2022 e fino al 31/12/2023, i bandi di
gara devono contenere la clausola di revisione dei prezzi obbligatoria.
I
prezzi fissati nel contratto di appalto firmato, dopo l'aggiudicazione,
potranno essere rivisti a determinate condizioni.
«La
compensazione - stabilisce il decreto - è determinata applicando la percentuale
di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da
costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi
precedenti al decreto», nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La
compensazione coprirà fino all'80% dell'eccedenza di costo accertata oltre la
quota assorbita dalla franchigia.
Tutto il meccanismo ruoterà introno a due provvedimenti chiave affidati all'Istat e al MIMS. Il primo passaggio toccherà all'Istituto di statistica, chiamato a mettere a punto un nuovo meccanismo di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali edili, che dovrà essere pronta entro 90 giorni, dunque entro il prossimo 28 marzo. Toccherà poi al Mims, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, determinare le variazioni effettivamente subite (nel semestre) dai singoli materiali da costruzione più significativi, sulla base delle rilevazioni effettuate da Istat.
«A
pena di decadenza - si legge nel decreto - l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione» entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta del decreti MIMS con la determinazione delle
variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. «Il direttore dei lavori
della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità
subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione,
ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei
mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del
prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto
a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il
direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta
nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma».
Qui
si aprono poi due strade:
- «Laddove la maggiore onerosità provata
dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella
riportata nel decreto - specifica il provvedimento -, la compensazione è
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola
parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta
eccedenza».
- Nel caso in cui invece « sia provata
dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale
superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è
riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto»
«per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per
cento di detta eccedenza».
- «Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta».
Per
le compensazioni «si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione annuale di spesa». Possono essere usate anche le somme derivanti
da ribassi d'asta, «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare
esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della
residua spesa autorizzata».
In
caso di mancanza di risorse nel quadro economico, per compensare l'aumento di
costo delle lavorazioni in cantiere - fino al 31 dicembre 2026 e solo per le
opere finanziate dal Pnrr e dal piano complementare - il governo mette in campo
il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inaugurato dal primo
decreto Semplificazioni (Dl 76/2020).
Con
riferimento alla questione dei prezzari regionali, è prevista l’emanazione di
un decreto MIMS da adottare entro il 30 aprile, il compito di definire
«apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari». Le linee guida
dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, dell'Istat e in Conferenza Stato-Regioni.
«I
giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente
nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni
complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne
disponga».
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