Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in G.U.R.I. 28/02/2022, n. 49) “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in relazione alla normativa sui contratti pubblici, prevede:
Art. 1-quinquies – Proroga di
accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale.
1.
Dopo l’articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e’ inserito il seguente:
“Art.
31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza
in ambito digitale). – 1. In conseguenza dell’ampia adesione delle pubbliche
amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove
procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico
“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, che
siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che
alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti
aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino
all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il
territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza”.
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