Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in G.U.R.I. 28/02/2022, n. 49) “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in relazione alla normativa sui contratti pubblici, prevede:
Art. 3 Proroga di termini in materia economica e
finanziaria.
4. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita’ delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
Pertanto, per le
procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, fino alla data del
31 dicembre 2022, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo
35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere
incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante. In ordine alle modalità applicative
dell’anticipazione del prezzo vedasi Circolare MIT 11.08.2020.
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