Le
stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di
opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, questo per
evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori
progettuali. È quanto ribadito dall’Anac in un atto del presidente approvato al termine
dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio
scolastico.
I
rilievi dell’Autorità riguardano il fatto che il Raggruppamento temporaneo di
imprese (Rti) aggiudicatario abbia incluso numerose offerte aggiuntive nella
propria offerta grazie alle quali avrebbe ottenuto la gara.
Il
codice appalti (articolo 95, comma 14-bis), stabilisce che, in caso di lavori
aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le
stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di
opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base della
gara. L’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice
valutazione del ribasso e a una inevitabile distorsione. Nel verbale di gara,
sottolinea Anac, non è chiarito se le offerte aggiuntive siano state oggetto di
valutazione.
Inoltre
l’Autorità osserva che, stando alla documentazione presentata dalle imprese
aggiudicatarie, le opere aggiuntive sono state inserite per ovviare a lacune
del progetto posto a base di gara. Secondo Anac, l’inserimento di una paratia
non è una variante tale da stravolgere il progetto ma neanche può essere
derubricata a una mera sistemazione esterna. Si tratta infatti di un’opera di
contenimento che, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di
elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le
imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le
autorizzazioni necessarie.
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