lunedì 11 luglio 2022

NESSUN PUNTEGGIO PER L’OFFERTA DI OPERE AGGIUNTIVE

 

Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, questo per evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. È quanto ribadito dall’Anac in un atto del presidente  approvato al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.

I rilievi dell’Autorità riguardano il fatto che il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) aggiudicatario abbia incluso numerose offerte aggiuntive nella propria offerta grazie alle quali avrebbe ottenuto la gara.

Il codice appalti (articolo 95, comma 14-bis), stabilisce che, in caso di lavori aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base della gara. L’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice valutazione del ribasso e a una inevitabile distorsione. Nel verbale di gara, sottolinea Anac, non è chiarito se le offerte aggiuntive siano state oggetto di valutazione.

Inoltre l’Autorità osserva che, stando alla documentazione presentata dalle imprese aggiudicatarie, le opere aggiuntive sono state inserite per ovviare a lacune del progetto posto a base di gara. Secondo Anac, l’inserimento di una paratia non è una variante tale da stravolgere il progetto ma neanche può essere derubricata a una mera sistemazione esterna. Si tratta infatti di un’opera di contenimento che, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.

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