Il
23 agosto 2022 sono state pubblicate su GURI n.196 le linee guida del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, approvate con decreto
ministeriale 1° luglio 2022, relative alla gestione del rischio dei ponti
esistenti ed ai requisiti e indicazioni
per il sistema di monitoraggio dinamico.
Il
decreto del 1° luglio sostituisce l’allegato A al precedente decreto del 17
dicembre 2020, n. 578. Tali linee guida, rese note nel dicembre 2020, erano
inizialmente obbligatorie solo per le infrastrutture di proprietà di ANAS e dei
gestori autostradali ma, in concomitanza con l’attuale revisione, il MIMS ha
disposto la loro estensione anche a ponti e viadotti gestiti da soggetti
diversi da ANAS o da concessionari autostradali.
Per
gestore, deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall’art.
14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) tra i quali:
•
la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
•
il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
•
il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.
Il
gestore è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade
in concessione, nel concessionario; di conseguenza, anche i Comuni sono
soggetti all’attuazione del decreto.
Per
ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore
ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un
ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di
comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.
Il
documento definisce le procedure per il censimento e la classificazione del
rischio sui ponti e viadotti esistenti, alla verifica della loro sicurezza e
alla sorveglianza e monitoraggio.
Le
linee guida definiscono vari livelli di analisi:
•
censimento delle opere di competenza e delle loro caratteristiche (livello 0),
•
ispezioni visive e schede di difettosità (livello 1)
•
analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello
2)
•
valutazione preliminare dell’opera da effettuare in presenza di dissesti
(livello 3)
•
verifica accurata (livello 4)
Il
quinto livello è riservato ai ponti di rilievo nazionale ma non è descritto
nelle linee guida.
Il
censimento delle strutture previsto delle linee guida dovrà essere svolto dai
Comuni entro il 30 giugno 2024.
Entro
il 30 giugno 2026 i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
dovranno effettuare l’analisi dei rischi e l’attribuzione della classe di
attenzione; il termine di questo adempimento per i Comuni con meno di 15.000
abitanti è fissato nel 31 dicembre 2026; tale tempistica non è ovviamente
applicabile alle opere per le quali sia già stata accertata la presenza di una
riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura.
Il decreto stabilisce che, per l’applicazione della norma, i Comuni possano stipulare accordi con Regioni e/o Province.
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