Parere
di Precontenzioso n. 98 del 21/05/2014 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 2, 46,
73
Termine
a pena di esclusione per la richiesta certificazione sopralluogo. La previsione
della lex di gara che stabilisca, a pena di esclusione, che possa essere
effettuato il sopralluogo soltanto entro il quindicesimo giorno antecedente la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte determina un
ingiustificato impedimento alla partecipazione alla gara di quegli operatori economici
che avessero avuto conoscenza del bando prima della sua scadenza, e però
successivamente alla scadenza del termine per compiere il predetto sopralluogo,
compromettendosi la partecipazione degli stessi alla procedura (cfr. TAR
Lombardia, Milano, sent. 31.05.2013, n. 1434).
In
caso di sopralluogo funzionale alla predisposizione di un’offerta nel settore
dei servizi pubblici, teso all’acquisizione di informazioni che sembrerebbero
attinenti alla documentazione amministrativa e regolamentare della stazione
appaltante piuttosto che allo stato dei luoghi, la clausola della lex specialis
che sanzioni con l’esclusione la mancata richiesta ed il mancato rilascio
dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei quindici giorni antecedenti la
scadenza del bando appare in contrasto con i principi di proporzionalità,
ragionevolezza e con il principio, anche di derivazione sovranazionale, inteso
a garantire la più ampia partecipazione alle gare.
La
clausola si ritiene inficiata da nullità ai sensi dell’art. 46, comma 1bis, del
D. Lgs. n. 163/2006, trattandosi di prescrizione che non poteva essere inserita
nella lex specialis di gara, a pena di esclusione.
E’ nulla la
clausola della lex specialis che preveda che l’attestazione di sopralluogo, da
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, “potrà essere
richiesta e ritirata fino al 15° giorno antecedente la data di scadenza del
bando”, dovendosi consentire agli operatori economici interessati di effettuare
il sopralluogo anche in un momento successivo a quello indicato nel bando.
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