martedì 31 marzo 2015

TASSATIVITÀ DELLA CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE



In virtù del principio di tassatività della cause di esclusione dalle gare, sancito dall’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, non solo l’esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel codice dei contratti, del regolamento o di altre disposizioni di leggi vigenti, per quanto in presenza di una prescrizione della lex specialis, deve in ogni caso trovare applicazione il principio della più ampia partecipazione alla gara che garantisce il miglior risultato per la stazione appaltante.
Anche perché le cause di esclusione, in quanto limitano la libertà di concorrenza e in quanto di natura latu sensu sanzionatoria, sono di stretta interpretazione e non possono essere oggetto di interpretazione analogica e/o estensiva. 

Lo ha precisato la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1565/2015 depositata il 23 marzo.

mercoledì 25 marzo 2015

COMMISSIONE DI GARA E CONSULENTI ESTERNI



La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 4 marzo 2015 ha rigettato l’appello proposto da Expo 2015 s.p.a. contro la sentenza 2 luglio 2014 n. 1716, con la quale il TAR per la Lombardia, sez. IV, in accoglimento del ricorso proposto da un concorrente, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara.
La sentenza impugnata ha fondato la propria pronuncia di annullamento in sostanza su due ordini di considerazioni:
- in primo luogo, la commissione di gara, avendo affidato, una volta riunitasi in seduta riservata per l’esame delle offerte tecniche, “ad un consulente esterno la definizione del valore VIK da attribuire al piano di promozione e visibilità presentato dai concorrenti ai fini dell’apprezzamento dell’offerta economica”, pur facendo salvi i necessari approfondimenti da verificare in sede di apertura delle offerte economiche, “ha completato l’esame delle offerte tecniche dopo avere acquisito dal consulente esterno le valutazioni relative ai valori massimi assumibili da una parte consistente dell’offerta economica delle partecipanti alla procedura, in palese violazione del principio della necessaria precedenza della valutazione dell’offerta tecnica rispetto alla valutazione dell’offerta economica”. In tal modo, la Commissione ha violato il principio di segretezza, che è “presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”, e che comporta che “fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è inderogabilmente preclusa al seggio di gara la conoscenza, diretta o indiretta, del valore dell’offerta economica, per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica”;
- in secondo luogo, il consulente esterno “non si è limitato a svolgere attività istruttoria, fornendo alla commissione un mero supporto tecnico, ma ha determinato il valore economico massimo dei piani di comunicazione e promozione . . . così effettuando valutazioni necessariamente rimesse alla commissione in quanto collegio perfetto”.
In sostanza, la sentenza ha, per un verso, censurato la circostanza rappresentata dall’intervento stesso del consulente, al fine di attribuire la definizione del valore VIK da attribuire al piano di promozione e visibilità, poiché costituente violazione delle prerogative della Commissione medesima; per altro verso, ha censurato il modus procedendi della commissione che “ha completato l’esame delle offerte tecniche dopo avere acquisito dal consulente esterno le valutazioni relative ai valori massimi assumibili da una parte consistente dell’offerta economica delle partecipanti alla procedura, in palese violazione del principio della necessaria precedenza della valutazione dell’offerta tecnica rispetto alla valutazione dell’offerta economica”.
Il Consiglio di Stato, quanto all’intervento del consulente ed alle attività da questi effettuate, ha condiviso quanto rilevato dalla sentenza impugnata, innanzi tutto ricordando che la Commissione giudicatrice della gara deve essere composta, per principio generale, da soggetti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (art. 84, co. 4, d. lgs. n. 163/2006).
La Commissione, dunque, nel decidere di avvalersi di un consulente non già quale mero supporto tecnico, ma affidando allo stesso una attività di stima del valore complessivo delle offerte in VIK, ha in pratica proceduto ad una non consentita “integrazione” del Collegio, affiancando ai commissari un ulteriore “soggetto valutante”, con ciò contravvenendo, più che alla regola della commissione quale collegio perfetto, al principio di esclusività della Commissione quale soggetto giudicante. Commissione che occorre ritenere avesse – in coerenza con i principi vigenti in materia di gare di appalto – piena competenza tecnico-valutativa dell’oggetto della gara e, dunque, non abbisognasse di attività di consulenza.
La Commissione, per un verso ha proceduto ad un illegittimo “affiancamento” di un soggetto estraneo nello svolgimento della propria attività; per altro verso non ha limitato l’attività di tale soggetto a meri aspetti istruttori, ma ha ricevuto una stima del valore complessivo delle offerte in VIK, a nulla rilevando che tale stima possa essere stata successivamente vagliata e/o fatta propria dalla Commissione medesima.
Se il consulente non opera come mero supporto tecnico, ma svolge una attività di stima del valore complessivo delle offerte, si tratta di una non consentita “integrazione” del Collegio.

PUBBLICAZIONE SISTEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA VIA DEI PROGETTI DI LEGGE OBIETTIVO



Dal 1 gennaio 2015, la Direzione Valutazioni ambientali del ministero dell'Ambiente ha avviato per le opere di interesse strategico (Legge Obiettivo) la pubblicazione sistematica della documentazione tecnica relativa alle fasi di valutazione successive all’espletamento della VIA sul progetto preliminare, previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), rappresentate da:
- Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni contenute nella Delibera del CIPE di approvazione del progetto preliminare e per la verifica della congruità del progetto definitivo al progetto preliminare già sottoposto a VIA,
- Verifica di Attuazione, per la verifica della congruità del progetto esecutivo al progetto definitivo e degli esiti del monitoraggio ambientale dell’opera (fasi ante operam, cantiere ed esercizio), per le quali, sino ad oggi è stata garantita la pubblicazione delle informazioni sullo stato delle procedure e dei relativi provvedimenti emanati.
Dal 1 gennaio 2015, la pubblicazione sistematica della documentazione tecnica è garantita anche per le procedure di Verifica di Ottemperanza dei progetti sottoposti alla procedura di VIA (c.d. “ordinaria”).
Tale impegno scaturisce dalla volontà di assicurare la massima trasparenza ed una più completa informazione al pubblico anche per le fasi successive alla conclusione della procedura che completano il processo di VIA con i necessari controlli da parte del Ministero sull’efficacia delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA e sul monitoraggio ambientale dell’opera.