In
virtù del principio di tassatività della cause di esclusione dalle gare,
sancito dall’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, non solo
l’esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa
indicata nel codice dei contratti, del regolamento o di altre disposizioni di
leggi vigenti, per quanto in presenza di una prescrizione della lex specialis,
deve in ogni caso trovare applicazione il principio della più ampia
partecipazione alla gara che garantisce il miglior risultato per la stazione
appaltante.
Anche
perché le cause di esclusione, in quanto limitano la libertà di concorrenza e
in quanto di natura latu sensu sanzionatoria, sono di stretta interpretazione e
non possono essere oggetto di interpretazione analogica e/o estensiva.
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