La Quarta Sezione del
Consiglio di Stato con la sentenza del 4 marzo 2015 ha rigettato l’appello
proposto da Expo 2015 s.p.a. contro la sentenza 2 luglio 2014 n. 1716, con la
quale il TAR per la Lombardia, sez. IV, in accoglimento del ricorso proposto da
un concorrente, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione della gara.
La
sentenza impugnata ha fondato la propria pronuncia di annullamento in sostanza
su due ordini di considerazioni:
-
in primo luogo, la commissione di
gara, avendo affidato, una volta riunitasi in seduta riservata per l’esame
delle offerte tecniche, “ad un consulente esterno la definizione del valore VIK
da attribuire al piano di promozione e visibilità presentato dai concorrenti ai
fini dell’apprezzamento dell’offerta economica”, pur facendo salvi i necessari
approfondimenti da verificare in sede di apertura delle offerte economiche, “ha
completato l’esame delle offerte tecniche dopo avere acquisito dal consulente
esterno le valutazioni relative ai valori massimi assumibili da una parte
consistente dell’offerta economica delle partecipanti alla procedura, in palese
violazione del principio della necessaria precedenza della valutazione
dell’offerta tecnica rispetto alla valutazione dell’offerta economica”. In tal
modo, la Commissione ha violato il principio di segretezza, che è “presidio
dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa”, e che comporta che “fino a quando non si sia conclusa la
valutazione delle offerte tecniche, è inderogabilmente preclusa al seggio di
gara la conoscenza, diretta o indiretta, del valore dell’offerta economica, per
evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica”;
-
in secondo luogo, il consulente
esterno “non si è limitato a svolgere attività istruttoria, fornendo alla
commissione un mero supporto tecnico, ma ha determinato il valore economico
massimo dei piani di comunicazione e promozione . . . così effettuando valutazioni
necessariamente rimesse alla commissione in quanto collegio perfetto”.
In
sostanza, la sentenza ha, per un verso, censurato la circostanza rappresentata
dall’intervento stesso del consulente, al fine di attribuire la definizione del
valore VIK da attribuire al piano di promozione e visibilità, poiché
costituente violazione delle prerogative della Commissione medesima; per altro
verso, ha censurato il modus procedendi della commissione che “ha completato
l’esame delle offerte tecniche dopo avere acquisito dal consulente esterno le
valutazioni relative ai valori massimi assumibili da una parte consistente
dell’offerta economica delle partecipanti alla procedura, in palese violazione
del principio della necessaria precedenza della valutazione dell’offerta tecnica
rispetto alla valutazione dell’offerta economica”.
Il
Consiglio di Stato, quanto all’intervento del consulente ed alle attività da
questi effettuate, ha condiviso quanto rilevato dalla sentenza impugnata,
innanzi tutto ricordando che la Commissione giudicatrice della gara deve essere
composta, per principio generale, da soggetti “esperti nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto” (art. 84, co. 4, d. lgs. n.
163/2006).
La
Commissione, dunque, nel decidere di avvalersi di un consulente non già quale
mero supporto tecnico, ma affidando allo stesso una attività di stima del
valore complessivo delle offerte in VIK, ha in pratica proceduto ad una non
consentita “integrazione” del Collegio, affiancando ai commissari un ulteriore
“soggetto valutante”, con ciò contravvenendo, più che alla regola della
commissione quale collegio perfetto, al principio di esclusività della
Commissione quale soggetto giudicante. Commissione che occorre ritenere avesse
– in coerenza con i principi vigenti in materia di gare di appalto – piena
competenza tecnico-valutativa dell’oggetto della gara e, dunque, non
abbisognasse di attività di consulenza.
La Commissione, per un
verso ha proceduto ad un illegittimo “affiancamento” di un soggetto estraneo
nello svolgimento della propria attività; per altro verso non ha limitato
l’attività di tale soggetto a meri aspetti istruttori, ma ha ricevuto una stima
del valore complessivo delle offerte in VIK, a nulla rilevando che tale stima
possa essere stata successivamente vagliata e/o fatta propria dalla Commissione
medesima.
Se
il consulente non opera come mero supporto tecnico, ma svolge una attività di
stima del valore complessivo delle offerte, si tratta di una non consentita
“integrazione” del Collegio.
Nessun commento:
Posta un commento