mercoledì 20 gennaio 2016

GLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA



Con la sentenza n. 49817/2015 depositata il 17 dicembre, la quarta sezione penale della Cassazione ribadisce che, in materia di prevenzione degli infortuni nei cantieri, “il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore”.
È configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore “solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere”.
Nel caso in esame, avente ad oggetto un grave infortunio occorso a un operaio edile, il titolare della ditta subappaltante “non poteva dirsi esonerato dagli obblighi di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni, atteso che egli, per il fatto stesso di avere apposto il parapetto a protezione del vano scale (...), non poteva certo dirsi estromesso dall'organizzazione del cantiere; e che perciò stesso egli era tenuto, congiuntamente al subappaltatore, a vigilare sul mantenimento delle cautele da lui stesso apposte, e comunque dall'impartire disposizioni al riguardo, condotte che il ricorrente non risulta aver tenuto”.
Secondo la Cassazione, il fatto che il parapetto sia stato rimosso da un dipendente della ditta subappaltatrice all'insaputa del titolare della ditta subappaltante “non esonera comunque quest'ultimo da responsabilità, proprio in forza dei sopra richiamati principi e, quindi, del generale dovere di vigilanza in funzione prevenzionistica gravante sul medesimo nella sua qualità di soggetto titolare della ditta subappaltante, che in tale veste aveva apposto il parapetto poi rimosso: il fatto stesso che egli avesse provveduto in tal senso depone per una sua ingerenza nei lavori subappaltati anche a fini antinfortunistici, con la conseguenza che egli, pur a seguito del subappalto dei lavori ad altra ditta, non aveva perso la sua posizione di garanzia quale soggetto che aveva il potere di ingerenza in detti lavori, quanto meno sotto il profilo della prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro, e aveva perciò sia la possibilità in concreto, sia l'obbligo di esercitare al riguardo la dovuta vigilanza”.
Infine, la suprema Corte richiama “il principio in base al quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”.

ABOLITO OBBLIGO TENUTA REGISTRO INFORTUNI



Il 23 dicembre 2015 è infatti diventato effettivo il decreto legislativo n. 151/2015 che all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Quindi, dal 23 dicembre 2015 il datore di lavoro non ha più l'obbligo della tenuta del registro infortuni.

In considerazione dell’abolizione del registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale è possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.
Le modalità telematiche di fruizione del servizio sono definiti nella circolare Inail n. 92 del 23 dicembre 2015.
CRUSCOTTO INFORTUNI. Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’Inail www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi, prevede per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.
Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT).
Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura.
La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l’Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura.
E’ stato sviluppato il manuale “Cruscotto Infortuni” volto a fornire istruzioni puntuali ed utili alla navigazione nel database in argomento e che prevede nell’area news la comunicazione degli aggiornamenti che saranno apportati nel corso del tempo al database stesso. Il manuale utente del nuovo servizio online sarà disponibile sul sito istituzionale.

DECRETI IN MATERIA DI VIA E VAS



Il  30 dicembre 2015 sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente i seguenti decreti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS):
- Decreto interministeriale contenente gli "indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale". Il decreto mira al superamento di “una serie di difficoltà oggettive sia da parte dei proponenti nell’attuazione delle prescrizioni che da parte degli Enti vigilanti nelle attività di verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni stesse".
- Decreto interministeriale per la determinazione degli oneri economici per lo svolgimento delle attività istruttorie delle procedure di VAS e VIA di competenza statale. Il provvedimento non modifica l’attuale tariffa dello 0,5 per mille del valore dell'opera di cui all’art. 9, comma 6 del DPR del 14 maggio 2007 n.90, ma disciplina i contributi economici da porre in carico ai proponenti per la copertura dei costi sostenuti dall’autorità competente per tutte le tipologie di procedure di VIA e VAS, per le quali attualmente non è previsto alcun onere.

Inoltre è stata pubblicata dal Ministero dell'Ambiente un'informativa sulla procedura di infrazione comunitaria 2009/2086 avviata nei confronti dell’Italia in materia di valutazione di impatto ambientale, che si è conclusa lo scorso 19 novembre con l'archiviazione da parte della Commissione europea.
Il dettaglio, con relativa documentazione, è disponibile al seguente link: