Con
la sentenza n. 49817/2015 depositata il 17 dicembre, la quarta sezione penale
della Cassazione ribadisce che, in materia di prevenzione degli infortuni nei
cantieri, “il subappaltante è esonerato
dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati
rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua
ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore”.
È
configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore “solo nel caso in cui al subappaltatore sia
affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che,
però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale
rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei
lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore
dall'organizzazione del cantiere”.
Nel
caso in esame, avente ad oggetto un grave infortunio occorso a un operaio
edile, il titolare della ditta subappaltante “non poteva dirsi esonerato dagli
obblighi di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni, atteso che
egli, per il fatto stesso di avere apposto il parapetto a protezione del vano
scale (...), non poteva certo dirsi estromesso dall'organizzazione del
cantiere; e che perciò stesso egli era tenuto, congiuntamente al
subappaltatore, a vigilare sul mantenimento delle cautele da lui stesso
apposte, e comunque dall'impartire disposizioni al riguardo, condotte che il
ricorrente non risulta aver tenuto”.
Secondo
la Cassazione, il fatto che il parapetto sia stato rimosso da un dipendente
della ditta subappaltatrice all'insaputa del titolare della ditta subappaltante
“non esonera comunque quest'ultimo da responsabilità, proprio in forza dei
sopra richiamati principi e, quindi, del generale dovere di vigilanza in
funzione prevenzionistica gravante sul medesimo nella sua qualità di soggetto
titolare della ditta subappaltante, che in tale veste aveva apposto il
parapetto poi rimosso: il fatto stesso che egli avesse provveduto in tal senso
depone per una sua ingerenza nei lavori subappaltati anche a fini antinfortunistici,
con la conseguenza che egli, pur a seguito del subappalto dei lavori ad altra
ditta, non aveva perso la sua posizione di garanzia quale soggetto che aveva il
potere di ingerenza in detti lavori, quanto meno sotto il profilo della
prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro, e aveva perciò sia la
possibilità in concreto, sia l'obbligo di esercitare al riguardo la dovuta
vigilanza”.
Infine,
la suprema Corte richiama “il principio in base al quale, in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora nell'esercizio dell'attività
lavorativa si instauri una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli
addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro
che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che
abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa
instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione
delle norme antinfortunistiche”.
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