mercoledì 20 gennaio 2016

GLI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA



Con la sentenza n. 49817/2015 depositata il 17 dicembre, la quarta sezione penale della Cassazione ribadisce che, in materia di prevenzione degli infortuni nei cantieri, “il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore”.
È configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore “solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere”.
Nel caso in esame, avente ad oggetto un grave infortunio occorso a un operaio edile, il titolare della ditta subappaltante “non poteva dirsi esonerato dagli obblighi di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni, atteso che egli, per il fatto stesso di avere apposto il parapetto a protezione del vano scale (...), non poteva certo dirsi estromesso dall'organizzazione del cantiere; e che perciò stesso egli era tenuto, congiuntamente al subappaltatore, a vigilare sul mantenimento delle cautele da lui stesso apposte, e comunque dall'impartire disposizioni al riguardo, condotte che il ricorrente non risulta aver tenuto”.
Secondo la Cassazione, il fatto che il parapetto sia stato rimosso da un dipendente della ditta subappaltatrice all'insaputa del titolare della ditta subappaltante “non esonera comunque quest'ultimo da responsabilità, proprio in forza dei sopra richiamati principi e, quindi, del generale dovere di vigilanza in funzione prevenzionistica gravante sul medesimo nella sua qualità di soggetto titolare della ditta subappaltante, che in tale veste aveva apposto il parapetto poi rimosso: il fatto stesso che egli avesse provveduto in tal senso depone per una sua ingerenza nei lavori subappaltati anche a fini antinfortunistici, con la conseguenza che egli, pur a seguito del subappalto dei lavori ad altra ditta, non aveva perso la sua posizione di garanzia quale soggetto che aveva il potere di ingerenza in detti lavori, quanto meno sotto il profilo della prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul lavoro, e aveva perciò sia la possibilità in concreto, sia l'obbligo di esercitare al riguardo la dovuta vigilanza”.
Infine, la suprema Corte richiama “il principio in base al quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”.

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