venerdì 19 febbraio 2016

PUBBLICAZIONE DEI DATI DELLA GARA SUI SITI WEB ISTITUZIONALI



La Delibera Anac n. 39 del 20 gennaio 2016 (IN ALLEGATO), fornisce indicazioni alle amministrazioni pubbliche sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni sui bandi di gara all’Autorità Nazionale Anticorruzione, previsti dall’art. 1, comma 32, della Legge anticorruzione (legge n.190/2012).
La delibera descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, individua le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di trasmissione dei dati all’Autorità e le relative modalità.
Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono:
Cig. Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri).
Struttura proponente. Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente.
Oggetto del bando. Oggetto della procedura di scelta del contraente.
Procedura di scelta del contraente. Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie.
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti.
Aggiudicatario. Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti.
Importo di aggiudicazione. Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA.
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista).
Importo delle somme liquidate. Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto.

giovedì 18 febbraio 2016

INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA



Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza del 05.02.2016 n. 463
Si è pronunciato in merito al giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa, contenuto nell’informativa interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura con il conseguente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’interdittiva controversa è stata assunta sulla (sola) base di indici di pericolo di infiltrazione mafiosa risalenti nel tempo, errati, equivoci, non concludenti e, soprattutto, del tutto inidonei ad attestare, con la necessaria capacità probatoria, la concretezza e l’attualità del tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nell’amministrazione dell’impresa, soprattutto a fronte della contraria (e più recente, rispetto alle circostanze assunte a fondamento della contestata interdittiva) documentazione, ritualmente prodotta solo in appello (in quanto acquisita dall’appellante solo dopo la pubblicazione della decisione impugnata), con la quale la D.I.A., unitamente a diversi organi di polizia, ha escluso la sussistenza, a carico dell’impresa, di risultanze investigative idonee a dimostrare la sua esposizione al rischio di influenze mafiose.
Se è vero che la misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4693), potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (Cons. St., sez. III, 1 settembre 2014, n.4441), è anche vero che l’apprezzamento degli indici significativi del predetto rischio deve necessariamente fondare una valutazione di attualità del tentativo di condizionamento della gestione dell’impresa da parte di associazioni mafiose (Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n.4657).
E’ stato, al riguardo, chiarito che l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi su fatti e circostanze risalenti nel tempo, oltre che su indici più recenti, purché, tuttavia, dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’amministrazione dell’attività d’impresa (Cons. St., sez. III, 13 marzo 2015, n.1345).
A fronte, quindi, di risultanze istruttorie (peraltro particolarmente qualificate) attestanti l’insussistenza di evidenze investigative attestanti il tentativo o, comunque, il rischio di condizionamento mafioso dell’impresa, l’Amministrazione, lungi dal tenerne conto (come, invece, avrebbe dovuto) nel giudizio complessivo ad essa affidato dagli artt. 90 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, ne ha del tutto pretermesso l’esame, ignorandone la stessa esistenza (nella motivazione dell’atto) e fondando, invece, la sua valutazione sull’apprezzamento di circostanze (peraltro scarsamente significative, come sopra rilevato) più risalenti nel tempo e, come tali, del tutto inidonee ad attestare (soprattutto se contraddette da più recenti e affidabili risultanze contrarie) l’attualità dell’esposizione dell’impresa al pericolo concreto di ingerenze mafiose.

mercoledì 17 febbraio 2016

LEGGIBILITÀ DEI DOCUMENTI DI GARA TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA



Con la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. I del 18.12.2015 n. 1646, i giudici amministrativi sono stati chiamati a pronunciarsi sulla illegittimità della esclusione dalla gara (per la fornitura e il montaggio di arredi tramite la piattaforma informatica Mepa) della Società ricorrente da parte della Stazione appaltante che, non riuscendo ad aprire i documenti firmati digitalmente, benché tempestivamente inviati dalla stessa Società secondo le modalità telematiche individuate dalla lex specialis, li ha ritenuti danneggiati.
La Commissione di gara ha evidenziato di non aver potuto valutare l’offerta utilizzando l’ulteriore documentazione (non firmata digitalmente) presentata dietro specifica richiesta della S.A., a termini di gara scaduti, per l’impossibilità di verificarne la corrispondenza rispetto alla documentazione originariamente inviata.
La conclusione è che non è colpa della ditta che partecipa a una gara d’appalto se l’ente pubblico non è in grado di aprire i file dell’offerta presentata.
La perizia tecnica di parte, infatti, ha dimostrato la perfetta integrità e leggibilità dei file trasmessi, imputando la mancata lettura della documentazione esclusivamente alla responsabilità del Comune. «La p.a.», si legge nella motivazione, «avrebbe facilmente potuto ovviare all’inconveniente registrato disponendo un supplemento istruttorio, anche con l’ausilio di personale all’uopo maggiormente qualificato, in grado di procedere all’utilizzo dei programmi informatici necessari, onde poter agevolmente procedere all’apertura dei file trasmessi».
Sebbene ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. l’interesse della ricorrente vada limitato alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità degli atti di gara, non avendo la stessa più interesse alla loro caducazione, non potendo trarne alcuna utilità, per essere stata completamente eseguita la fornitura dall’aggiudicataria, odierna controinteressata. Infatti, tenuto conto, del fatto che non è più possibile allo stato attuale la rinnovazione di una gara ormai completamente esaurita nei suoi effetti, la ricorrente vanta sicuramente un interesse, ai sensi dell’art. 34, comma 3 cod. proc. amm., meritevole di tutela, all’accertamento della illegittimità dell’azione amministrativa al fine di richiedere in separata sede il risarcimento del danno evidentemente rapportato alla possibile chance di vittoria, come sostiene il Tar di Bari, Sez. I, con la sentenza del 10 dicembre 2014, n. 1525.