Con
la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. I del 18.12.2015 n. 1646,
i giudici amministrativi sono stati chiamati a pronunciarsi sulla
illegittimità della esclusione dalla gara (per la fornitura e il montaggio di
arredi tramite la piattaforma informatica Mepa) della Società ricorrente da
parte della Stazione appaltante che, non riuscendo ad aprire i documenti
firmati digitalmente, benché tempestivamente inviati dalla stessa Società
secondo le modalità telematiche individuate dalla lex specialis, li ha
ritenuti danneggiati.
La
Commissione di gara ha evidenziato di non aver potuto valutare l’offerta
utilizzando l’ulteriore documentazione (non firmata digitalmente) presentata
dietro specifica richiesta della S.A., a termini di gara scaduti, per
l’impossibilità di verificarne la corrispondenza rispetto alla documentazione
originariamente inviata.
La
conclusione è che non è colpa della
ditta che partecipa a una gara d’appalto se l’ente pubblico non è in grado di
aprire i file dell’offerta presentata.
La
perizia tecnica di parte, infatti, ha dimostrato la perfetta integrità e leggibilità
dei file trasmessi, imputando la mancata lettura della documentazione
esclusivamente alla responsabilità del Comune. «La p.a.», si legge nella
motivazione, «avrebbe facilmente potuto ovviare all’inconveniente
registrato disponendo un supplemento istruttorio, anche con l’ausilio di
personale all’uopo maggiormente qualificato, in grado di procedere all’utilizzo
dei programmi informatici necessari, onde poter agevolmente procedere
all’apertura dei file trasmessi».
Sebbene
ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. l’interesse della ricorrente vada
limitato alla pronuncia di accertamento dell’illegittimità degli atti di gara,
non avendo la stessa più interesse alla loro caducazione, non potendo trarne
alcuna utilità, per essere stata completamente eseguita la fornitura
dall’aggiudicataria, odierna controinteressata. Infatti, tenuto conto, del
fatto che non è più possibile allo stato
attuale la rinnovazione di una gara ormai completamente esaurita nei suoi
effetti, la ricorrente vanta sicuramente un interesse, ai sensi dell’art. 34,
comma 3 cod. proc. amm., meritevole di tutela, all’accertamento della
illegittimità dell’azione amministrativa al fine di richiedere in separata sede
il risarcimento del danno evidentemente rapportato alla possibile chance di vittoria,
come sostiene il Tar di Bari, Sez. I, con la sentenza del 10 dicembre 2014, n.
1525.
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