Il
nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n.
36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati.
Il
testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del
31.03.2023.
Il nuovo
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge
“delega” 21.06.2022 n. 78, presenta un numero di articoli analogo a quello
previgente, ma ne riduce i commi, le parole (quasi un terzo) ed i caratteri
utilizzati e, con gli allegati, diminuisce in modo rilevante il numero di norme
e linee guida di attuazione.
Gli Allegati al
nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente
disciplina, ossia: gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee
Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).
ENTRATA
IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO
Il
nuovo Codice dei contratti pubblici “entra in vigore” il 1 APRILE 2023.
Le
norme, tuttavia, avranno “efficacia” dal 1 LUGLIO 2023.
Per
avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le
disposizioni previgenti.
Stabilito
un periodo transitorio, fino al 31 DICEMBRE 2023, con la vigenza di alcune
disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e,
specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e
governance n. 77/2021.
PRINCIPI
Prima
parte generale dedicata alla codificazione dei principi che riguardano l’intera
materia dei contratti pubblici. Il ricorso ai principi assolve una funzione di
completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi
che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole
disposizioni. Ad esempio, il principio del risultato (Art. 1) è
destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri
principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia insieme con
il principio della fiducia (Art. 2) nell’azione amministrativa, come
criterio interpretativo delle singole disposizioni, come evidenziato nella
Relazione illustrativa del Consiglio di Stato.
DIGITALIZZAZIONE
Definito
un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (Art. 22) i cui
pilastri sono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 23),
il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Art.
24) gestiti dall’ANAC e le piattaforme telematiche di approvvigionamento. Di
notevole rilevanza anche la digitalizzazione integrale in materia di accesso
agli atti (Art. 36), in linea con lo svolgimento in modalità telematica delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
RUP
L’acronimo
RUP indica adesso il Responsabile Unico del Progetto (Art. 15) per le
fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È previsto
che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato
della stazione appaltante o dell’ente concedente e che sia in possesso dei
requisiti stabiliti da un apposito allegato al Codice e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonchè nel rispetto
dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
Le
stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli
organizzativi, i quali prevedano la nomina di un Responsabile di
Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e
per la fase di affidamento: le relative responsabilità sono ripartite in base
ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l’unicità e le funzioni di
supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
PROGETTAZIONE
Semplificazione
apportata con la riduzione a due livelli di progettazione: progetto di
fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (Art. 41); prevista anche la
riduzione dei termini per la progettazione, l’istituzione da parte del
Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente
dedicato all’esame di tali progetti ed un meccanismo di superamento del
dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
BIM
obbligatorio dal 1 gennaio 2025: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli
interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1
milione di euro (Art. 43).
APPALTO
INTEGRATO
Nuovamente
estesa la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico
economica, fatta eccezione per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria (Art.
44).
CONTRATTI
SOTTO SOGLIA
Recepite
le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia (Art. 50) introdotte dal
D.L. n. 76/2020 per accelerare e semplificare le procedure:
LAVORI
- affidamento diretto per
importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più
operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti
dalla stazione appaltante;
- procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati
in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati
in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di
rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie previa adeguata motivazione;
SERVIZI
E FORNITURE (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di
progettazione)
- affidamento diretto per importo inferiore
a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,
assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze
pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche
individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante;
- procedura negoziata senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza
comunitaria.
Apposita
disposizione è dedicata al principio di rotazione in continuità con
le Linee Guida ANAC (Art. 49).
GARANZIE
Nelle
procedure di affidamento per i contratti sotto soglia la stazione appaltante
non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure negoziate senza
bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura,
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (Art. 53).
SUBAPPALTO
Confermate le recenti modifiche al previgente Codice in ordine all’eliminazione
dei limiti percentuali ed introdotto il subappalto “a cascata” (Art.
119) adeguando ulteriormente l’istituto alla normativa ed alla giurisprudenza
europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte
della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.
REVISIONE
PREZZI
Confermato
l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi negli atti di gara
(già previsto dall’art. 29 D.L. n. 4/2022), da attivare al verificarsi di
una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento
in favore dell’appaltatore dell’80 per cento del maggior costo sopportato (Art.
60).
GRAVI
ILLECITI PROFESSIONALI
La
nuova disciplina punta ad eliminare gli elementi di incertezza prevedendo che
l’esclusione di un operatore economico venga disposta e comunicata dalla
stazione appaltante soltanto allorquando ricorrono tutte le condizioni previste
dalla norma (Art. 98). Perché operi la causa di esclusione (non automatica),
l’illecito professionale grave deve essere tale da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’operatore economico e deve essere dimostrato dalla stazione
appaltante con mezzi adeguati. Sono quindi indicati dal Codice, in modo
tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare
i medesimi.
QUALIFICAZIONE
PER LAVORI E PER SERVIZI E FORNITURE
Innovando
rispetto al passato il nuovo Codice prevede un sistema di qualificazione degli
operatori economici anche per gli appalti di servizi e forniture, oltre che per
i lavori (Art. 100). Novità anche per le SOA essendo previsto che
l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato
autorizzati dall’ANAC.
QUALIFICAZIONE
DELLE STAZIONI APPALTANTI
ANAC
gestirà anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza, anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di
servizi e forniture, con iscrizione di diritto nell’elenco di alcune tipologie
di amministrazioni ed enti.
SETTORI
SPECIALI
Valorizzati
i “poteri di autorganizzazione” dei soggetti operanti nei settori speciali, con
l’obiettivo di assicurare un carattere di piena autonomia alla relativa
disciplina alla luce delle direttive comunitarie (Art. 141 e ss.) e
maggiore flessibilità in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici
gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme
introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre
parti del Codice. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di
determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente
suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.
GOVERNANCE
Modifiche
al funzionamento della Cabina di Regia e riordino delle competenze dell’ANAC,
in attuazione del criterio contenuto nella legge delega 78/2022, con un
rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.
CONTENZIOSO
In
tema di giustizia amministrativa, si prevede l’aggiornamento degli articoli
120, 121 e 124 del Codice del processo amministrativo con estensione della
cognizione del Giudice alle azioni risarcitorie e all’azione di rivalsa
proposte dalle Stazioni appaltanti. Il CIG andrà indicato in tutti gli atti di
parte e in tutti i provvedimenti del Giudice.