Ai
sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011 (G.U. n.177 del 01/08/2011) stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modificazioni, le modalita' di pubblicazione nei siti
informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro
associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica, nonche' dei bilanci per i quali e' prevista la pubblicazione sulla
stampa quotidiana.
Per
le procedure ad evidenza pubblica, il sito informatico e' rappresentato dal
profilo di committente e le amministrazioni e gli enti pubblici, ovvero le loro
associazioni, sono rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli
atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono
costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di
documenti analogici.
La
pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I
del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), dalle relative regole tecniche
e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione,
accessibilita', usabilita', riservatezza e sicurezza dei siti informatici.
La
pubblicazione, in ogni caso, garantisce: a) la conformita' delle informazioni
pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai
sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD; b) l'autenticita' e l'integrita' nel
tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni
di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche; c) la
fruibilita' delle informazioni pubblicate in rete in modalita' gratuita e senza
necessita' di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54,
comma 3, del CAD; d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo
standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard
internazionali; e) la ricerca e la reperibilita' delle informazioni secondo le
modalita' previste nell'Allegato 1 del DPCM.
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