Pubblicato
il D.L. 22/06/2012, n. 83 (sul Supplemento n. 129 alla G.U. 26/06/2012, n. 147),
recante misure urgenti per la crescita del Paese. Il decreto-legge contiene
anche alcune disposizioni sulla determinazione dei corrispettivi a base di
gara per gli affidamenti dei contratti attinenti all'architettura ed
all'ingegneria.
L’art.
5 del nuovo D.L. 83/2012 prevede che vengano applicati i parametri stabiliti
con il D.M. previsto all'art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012 per la liquidazione
dei compensi giudiziali. Con il medesimo decreto sarà inoltre definita la
classificazione delle prestazioni relative a detti servizi. L'utilizzo di detti
parametri non può condurre alla determinazione di un importo a base di gara
superiore a quello derivante dall'applicazione delle previgenti tariffe
professionali.
Nelle
more dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, possono continuare ad
applicarsi le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, ai soli fini,
rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara
e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
L’art.
7 detta invece disposizioni urgenti in materia di gallerie
stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed
indagini:
1.
Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del
regolamento emanato con il d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data
di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi
stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi
al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo
55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, per ciascuna attività di cui al comma 1 del presente articolo, i
gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo
stato esistenti, nonché una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza
antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da
realizzare nei termini prescritti.
3.
All'articolo
59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo,
altri laboratori ad effettuare:
a)
prove sui materiali da costruzione;
b)
indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in
sito;
c)
prove di laboratorio su terre e rocce.».
Nessun commento:
Posta un commento