domenica 1 luglio 2012

ILLEGITTIMO ESCLUDERE PER MANCATA INDICAZIONE DEL SUBAPPALTATORE

“La mancata indicazione dei soggetti subappaltatori non può comportare la esclusione del concorrente, in assenza di una espressa previsione della lex specialis di gara o di una espressa indicazione normativa”. ( sentenza n. 3563 del 19 giugno 2012, della V sezione del Consiglio di Stato)
L'art. 118, 2° comma n. 1) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che «i concorrenti all’atto dell'offerta ... abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo». Pertanto, è del tutto conforme a legge la dichiarazione del concorrente, il quale, si limiti genericamente ad affermare di voler subappaltare talune lavorazioni nel massimo consentito dalla legge, senza la necessità di riportare immediatamente nella dichiarazione stessa i dati identificativi del subappaltatore.
La V sezione, ha specificato che è rimandata al momento della costituzione del rapporto contrattuale, l’individuazione dei subappaltatori, nonché la specificazione della loro qualificazione e del possesso dei requisiti generali di partecipazione.
L'unico onere per i partecipanti è quello di indicare in sede di offerta le parti del servizio che intendono appaltare, obbligo che, nel caso di specie, è stato correttamente espletato dall'appellante.
I Giudici di secondo grado, hanno rammentato che già prima dell’entrata in vigore del Codice degli Appalti, l’Autorità di Vigilanza, con deliberazione in data 9.8.2000, aveva rilevato che risulta abolito l’onere della preventiva indicazione dei nominativi dei subappaltatori potenziali, mentre permane solo l’onere di indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare.

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