“La
mancata indicazione dei soggetti subappaltatori non può comportare la
esclusione del concorrente, in assenza di una espressa previsione della lex specialis
di gara o di una espressa indicazione normativa”. ( sentenza n.
3563 del 19 giugno 2012,
della V sezione del Consiglio di Stato)
L'art.
118, 2° comma n. 1) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevede espressamente la
possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che «i
concorrenti all’atto dell'offerta ... abbiano indicato i lavori o le parti di
opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo». Pertanto, è del tutto conforme
a legge la dichiarazione del concorrente, il quale, si limiti genericamente ad affermare
di voler subappaltare talune lavorazioni nel massimo consentito dalla legge,
senza la necessità di riportare immediatamente nella dichiarazione stessa i
dati identificativi del subappaltatore.
La
V sezione, ha specificato che è rimandata al momento della costituzione del
rapporto contrattuale, l’individuazione dei subappaltatori, nonché la
specificazione della loro qualificazione e del possesso dei requisiti generali
di partecipazione.
L'unico
onere per i partecipanti è quello di indicare in sede di offerta le parti del
servizio che intendono appaltare, obbligo che, nel caso di specie, è stato
correttamente espletato dall'appellante.
I Giudici di secondo
grado, hanno rammentato che già prima dell’entrata in vigore del Codice degli
Appalti, l’Autorità di Vigilanza, con deliberazione in data 9.8.2000, aveva
rilevato che risulta abolito l’onere della preventiva indicazione dei
nominativi dei subappaltatori potenziali, mentre permane solo l’onere di
indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere che si
intendono subappaltare.
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