domenica 19 maggio 2013

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO


Deliberazione AVCP n. 34 del 17/03/2005
I lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e l’esecuzione del verde pubblico vanno considerate “servizi” se limitati ad attività di cura e regolazione di quanto esistente. La semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o/a semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei “servizi”, pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.
La circostanza che gli interventi di manutenzione del verde siano da effettuare in maniera preponderante in parchi, aree a verde attrezzate e aree scolastiche e in minima parte nelle sedi stradali non giustifica di per sé l’assoggettamento al settore di lavori. In ogni caso con l’assoggettamento al settore dei lavori pubblici la S.A. non può comunque richiedere nel bando per la partecipazione alla gara requisiti diversi da quelli già previsti per la qualificazione SOA per la categoria OS 24. L’esigenza di realizzare i lavori in tempi circoscritti, con squadre composte da un numero adeguato di personale per garantire un livello ottimale della prestazione in tempi tali da non arrecare nocumento al patrimonio vegetazionale, può essere espressa come prescrizione in sede di capitolato speciale. Per partecipare alla gara non può essere, pertanto, richiesto all’impresa - oltre alla qualificazione SOA (ove necessaria) - di avere anche un determinato numero di dipendenti, potendo comunque l’appaltatore sempre assumere successivamente tutto il personale necessario per eseguire i lavori come previsto nel capitolato.

Deliberazione AVCP  n. 123 del 21/05/2003
Gli appalti di manutenzione del verde, che prevedono congiuntamente lavorazioni ascrivibili nella categoria OS24 e attività di controllo fitostatico (V.T.A.), sono da considerare appalti misti, disciplinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.; pertanto, le stazioni devono esplicitare nel bando di gara che è prevista l’attività di controllo fitostatico (V.T.A.), per l’espletamento della quale è richiesta la specifica professionalità prescritta dalla normativa vigente.

Deliberazione AVCP del 31/10/2000
La manutenzione di opere riguardanti il verde e l'arredo urbano rientra nella disciplina della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., qualora, a norma dell'art.2, co.1, della legge stessa, i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento e si tratti di opere di manutenzione diverse da quelle tassativamente indicate nella direttiva sui servizi n.92/50/CEE.

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