Deliberazione
AVCP n. 34 del 17/03/2005
I
lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e l’esecuzione
del verde pubblico vanno considerate “servizi” se limitati ad attività di cura
e regolazione di quanto esistente. La semplice piantumazione connessa ad un
intervento di arredo urbano o/a semplice manutenzione del verde sulle sedi
autostradali non rientrano certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono
da ritenersi più propriamente dei “servizi”, pertanto non valutabili ai fini
della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.
La circostanza
che gli interventi di manutenzione del verde siano da effettuare in maniera preponderante
in parchi, aree a verde attrezzate e aree scolastiche e in minima parte nelle
sedi stradali non giustifica di per sé l’assoggettamento al settore di lavori. In
ogni caso con l’assoggettamento al settore dei lavori pubblici la S.A. non può
comunque richiedere nel bando per la partecipazione alla gara requisiti diversi
da quelli già previsti per la qualificazione SOA per la categoria OS 24. L’esigenza
di realizzare i lavori in tempi circoscritti, con squadre composte da un numero
adeguato di personale per garantire un livello ottimale della prestazione in
tempi tali da non arrecare nocumento al patrimonio vegetazionale, può essere
espressa come prescrizione in sede di capitolato speciale. Per partecipare alla
gara non può essere, pertanto, richiesto all’impresa - oltre alla
qualificazione SOA (ove necessaria) - di avere anche un determinato numero di
dipendenti, potendo comunque l’appaltatore sempre assumere successivamente
tutto il personale necessario per eseguire i lavori come previsto nel capitolato.
Deliberazione
AVCP n. 123 del 21/05/2003
Gli
appalti di manutenzione del verde, che prevedono congiuntamente lavorazioni
ascrivibili nella categoria OS24 e attività di controllo fitostatico (V.T.A.),
sono da considerare appalti misti, disciplinati ai sensi dell’articolo 2, comma
1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.; pertanto, le stazioni devono
esplicitare nel bando di gara che è prevista l’attività di controllo
fitostatico (V.T.A.), per l’espletamento della quale è richiesta la specifica
professionalità prescritta dalla normativa vigente.
Deliberazione
AVCP del 31/10/2000
La
manutenzione di opere riguardanti il verde e l'arredo urbano rientra nella
disciplina della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., qualora, a norma
dell'art.2, co.1, della legge stessa, i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50 per cento e si tratti di opere di manutenzione diverse da
quelle tassativamente indicate nella direttiva sui servizi n.92/50/CEE.
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