Deliberazione
AVCP n. 165 del 04/11/2004
In
un appalto di manutenzione di opere stradali, come già questa Autorità ha avuto
modo di indicare con determinazione n. 14/2002, non si realizza il totale
trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sul bene oggetto
dell’appalto, tanto più ove gli interventi manutentivi devono essere effettuati
mantenendo la possibilità di transito a veicoli e pedoni, salvo casi
eccezionali. Sul committente pertanto grava il dovere di custodia e di
vigilanza con la correlata responsabilità ex articolo 2051 c.c. (v. da ultimo
Cass. Civ., sez. II, n. 5609 del 17.04.01). Rientra tuttavia nella normale
conduzione di un appalto la previsione, contenuta anche nell’articolo 14 del
Capitolato Generale di Appalto, secondo la quale sono a carico dell’appaltatore
tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Sembra
quindi potersi affermare che sussista, nel caso di appalti di manutenzione, una
responsabilità concorrente dell’appaltatore e del committente nei confronti dei
terzi danneggiati, in quanto sull’appaltatore incombono gli obblighi di cui
all’articolo 14 del C.G.A. inerenti la normale conduzione dell’appalto, mentre
sul committente incombe comunque l’obbligo di custodia e, quale possessore
dell’immobile, lo stesso conserva i poteri di ingerenza e di vigilanza sul bene
oggetto dell’appalto e deve impedire che dallo stesso i terzi subiscano
nocumento.
L’attività
di manutenzione della segnaletica statale è riconducibile alla categoria dei
lavori, atteso che in tale tipologia di attività interviene sempre
un’essenziale modificazione della realtà fisica, grazie all’utilizzazione di
materiali nuovi, e che detta attività è esclusa dalle voci CPC (Central Product
Classification), di cui all’allegato 1 del D.lgs. n. 157/1995, (corrispondenti
ai numeri 6112, 6122, 633, 886), che paiono rispondere ad una logica di
tassatività.
In
base al combinato disposto di cui all'art.2, co.1, ultimo periodo, della legge
11 febbraio 1994, n.109 e s. m., e dell'art.3, co.3, del decreto legislativo
157/1995, un contratto che abbia ad oggetto, oltre agli interventi di
manutenzione sulle opere d'arte stradali, anche la loro sorveglianza e
vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle strade interessate dai lavori, è
da qualificare come contratto di appalto di lavori pubblici che implica anche
la prestazione accessoria di una attività di sorveglianza funzionale
all'espletamento della prestazione principale, con la conseguente applicazione
per l'intero contratto della normativa sui lavori pubblici.
Deliberazione
AVCP n. 6 del 10/01/2002
Ai
sensi del combinato disposto di cui all'art.2 della legge 11 febbraio 1994,
n.109 e s. m. e dell'art.2, co.1, lett. l), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554
e s.m., deve essere qualificato come appalto di lavori e non di servizi
l'appalto di lavori di manutenzione della pavimentazione stradale interna di un
porto, implicante la realizzazione di molteplici lavori, quali demolizioni,
carico e trasporto del materiale di risulta.
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