domenica 19 maggio 2013

MANUTENZIONE DELLE OPERE STRADALI


Deliberazione AVCP n. 165 del 04/11/2004
In un appalto di manutenzione di opere stradali, come già questa Autorità ha avuto modo di indicare con determinazione n. 14/2002, non si realizza il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sul bene oggetto dell’appalto, tanto più ove gli interventi manutentivi devono essere effettuati mantenendo la possibilità di transito a veicoli e pedoni, salvo casi eccezionali. Sul committente pertanto grava il dovere di custodia e di vigilanza con la correlata responsabilità ex articolo 2051 c.c. (v. da ultimo Cass. Civ., sez. II, n. 5609 del 17.04.01). Rientra tuttavia nella normale conduzione di un appalto la previsione, contenuta anche nell’articolo 14 del Capitolato Generale di Appalto, secondo la quale sono a carico dell’appaltatore tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Sembra quindi potersi affermare che sussista, nel caso di appalti di manutenzione, una responsabilità concorrente dell’appaltatore e del committente nei confronti dei terzi danneggiati, in quanto sull’appaltatore incombono gli obblighi di cui all’articolo 14 del C.G.A. inerenti la normale conduzione dell’appalto, mentre sul committente incombe comunque l’obbligo di custodia e, quale possessore dell’immobile, lo stesso conserva i poteri di ingerenza e di vigilanza sul bene oggetto dell’appalto e deve impedire che dallo stesso i terzi subiscano nocumento.

L’attività di manutenzione della segnaletica statale è riconducibile alla categoria dei lavori, atteso che in tale tipologia di attività interviene sempre un’essenziale modificazione della realtà fisica, grazie all’utilizzazione di materiali nuovi, e che detta attività è esclusa dalle voci CPC (Central Product Classification), di cui all’allegato 1 del D.lgs. n. 157/1995, (corrispondenti ai numeri 6112, 6122, 633, 886), che paiono rispondere ad una logica di tassatività.

In base al combinato disposto di cui all'art.2, co.1, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., e dell'art.3, co.3, del decreto legislativo 157/1995, un contratto che abbia ad oggetto, oltre agli interventi di manutenzione sulle opere d'arte stradali, anche la loro sorveglianza e vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle strade interessate dai lavori, è da qualificare come contratto di appalto di lavori pubblici che implica anche la prestazione accessoria di una attività di sorveglianza funzionale all'espletamento della prestazione principale, con la conseguente applicazione per l'intero contratto della normativa sui lavori pubblici.

Deliberazione AVCP n. 6 del 10/01/2002
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art.2 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. e dell'art.2, co.1, lett. l), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., deve essere qualificato come appalto di lavori e non di servizi l'appalto di lavori di manutenzione della pavimentazione stradale interna di un porto, implicante la realizzazione di molteplici lavori, quali demolizioni, carico e trasporto del materiale di risulta.

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