Parere
dell’AVCP del 13/3/2013 n. 31
Il
ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle condizioni dettate
dall'art. 118 del Codice, che impone, inter alia, l'indicazione da parte del
concorrente dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle
forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare all'atto
della presentazione dell'offerta (comma 2).
Tale adempimento costituisce un
presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto
da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla
gara: da ciò consegue che l'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non
può essere, di per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione,
ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto,
di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione della
prestazione , ove in possesso dei requisiti prescritti.
Diversamente, la
violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della
prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di
esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei
requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di
presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione.
(...)
La normativa citata non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei
subappaltatori in sede in offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 19 giugno 2012, n.
3563), ma solamente l'obbligo di indicare le quote che il concorrente intende
subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria
scorporabile, fermo restando che la qualificazione "mancante" deve
essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento
che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità
economico-finanziaria da parte dell'impresa".
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