Tutti
i rifiuti sono codificati in base al vigente Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). Il CER classifica tutte le
tipologie di rifiuti, siano essi urbani, speciali o pericolosi, e ogni singolo
rifiuto è individuato specificatamente mediante un codice a sei cifre di cui:
- la prima coppia di cifre,
denominata “codice a due cifre o classe”, identifica la fonte che ha generato
il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto;
- la seconda coppia di cifre
del codice, denominata “codice a quattro cifre o sottoclasse”, identifica il
processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno delle
settore produttivo di provenienza;
- la terza coppia di cifre del
codice individua la singola tipologia di rifiuto.
Esempio:
CER 10 11 03
10
-> settore produttivo: rifiuti prodotti da
processi termici;
10
11
-> attività o processo: rifiuti prodotti dalla
fabbricazione del vetro;
10 11
03 -> descrizione
rifiuto: scarti di materiali in fibra a base di vetro.
Il CER è
articolato in:
20 classi;
111
sottoclassi;
839 rifiuti,
di cui 405 pericolosi e 434 non pericolosi.
Le classi
in generale individuano dei settori produttivi.
CLASSE
CER
|
DESCRIZIONE
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01
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rifiuti
derivanti da prospezione, estrazione da miniera e cava, nonché dal
trattamento fisico o chimico di minerali
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02
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rifiuti
prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e
pesca trattamento e preparazione di alimenti
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03
|
rifiuti
dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa,
carta e cartone
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04
|
rifiuti
dalla lavorazione delle pelli e dell'industria tessile
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05
|
rifiuti
della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento
pirolitico del carbone
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06
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rifiuti
dei processi chimici industriali
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07
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rifiuti
dei processi chimici organici
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08
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rifiuti
dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture,
vernici, e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
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09
|
rifiuti
dell'industria fotografica
|
10
|
rifiuti
da processi termici
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11
|
rifiuti
prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli
ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
|
12
|
rifiuti
prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale
di metalli e plastica
|
13
|
oli
esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di
cui ai capitoli 05, 12 e 19)
|
14
|
solventi,
refrigeranti, propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
|
15
|
rifiuti
di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti
protettivi (non specificati altrimenti)
|
16
|
rifiuti
non specificati altrimenti nell'elenco
|
17
|
rifiuti
delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno
proveniente dai siti contaminati)
|
18
|
rifiuti
prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca
collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente
provenienti da trattamento terapeutico)
|
19
|
rifiuti
prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento
delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e
dalla sua preparazione per uso industriale
|
20
|
rifiuti
urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e
industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi rifiuti della raccolta
differenziata
|
Solo le
classi 13,14,15 e 16 non individuano delle attività specifiche, ma delle
categorie omogenee di rifiuti.
All’interno
del CER i rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco “*”.
Per
attribuire il corretto codice ad un rifiuto è utile procedere come segue:
·
identificare la
fonte, o meglio l’attività produttiva che genera il rifiuto consultando i
titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre
riferito al rifiuto in questione, (ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli
che terminano con le cifre 99);
·
se
nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la
classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14
e 15 per identificare il codice corretto;
·
se
nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto
utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
·
se
un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del
capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti
specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività
identificata al precedente punto 1.
Vedi ALLEGATO D - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (allegato così sostituito dall'art. 39,comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010)
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