E’
stato firmato il 15 luglio 2014, il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione relativo alle “Prime Linee
Guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture-
UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione
della trasparenza amministrativa”.
Tra
le innovazioni previste in queste Prime Linee guida «quella di applicare la
risoluzione dei contratti anche in presenza di fatti corruttivi e
concussivi e non più solo di accertate azioni estorsive.
Più
in particolare, «in linea con la disciplina pattizia già vigente circa
l’obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno che i
protocolli di “nuova generazione” contengano clausole volte a riconoscere alla
Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai
sensi dell’art. 1456c.c., ogni qualvolta l’impresa non dia comunicazione del
tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal
disposto rinvio a giudizio nei confronti dell’amministratore pubblico responsabile
dell’aggiudicazione».
Inoltre,
si legge ancora nelle prime Linee guida, «appare indispensabile che i
medesimi protocolli prevedano, altresì, la possibilità per la Stazione
appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze
giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio
a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e
l’impresa aggiudicataria. Nell’unire in Allegato C uno schema-tipo delle
predette clausole, si evidenzia che l’attivazione di tali strumenti risolutori
dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all’ANAC dal decreto legge
90/2014.
A
tal fine, appare opportuno che l’esercizio della potestà di risoluzione
contrattuale da parte del soggetto aggiudicatore venga previamente sottoposta
alla valutazione dell’ANAC, per consentire a quest’ultima di verificare se - in
ragione dello stato di avanzamento dei lavori, o del rischio di compromissione
della realizzazione dell’opera, tenuto anche conto della rilevanza della stessa
– sia preferibile proseguire nel rapporto contrattuale, previo il rinnovo o la
sostituzione degli organi dell’impresa aggiudicataria interessata dalle vicende
corruttive, secondo le modalità stabilite dal ripetuto decreto legge».
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