Dalla
risposta ad una interpellanza parlamentare in merito all’introduzione, ad opera
dell’articolo 204 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo n. 50 del
2016) del comma 2-bis all’articolo 120 del codice amministrativo, laddove
prevede l’autonoma ed immediata impugnazione del provvedimento che determina le
esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa. Sulla base
dei dati forniti dalla Presidenza del Consiglio, emerge che nei due periodi
considerati, ante e post riforma, lo scarto del numero complessivo dei ricorsi
complessivamente depositati (dinanzi a TAR e Consiglio di Stato) è minimo ma evidenzia
un trend crescente. Infatti, nel
periodo compreso tra il 6 ottobre 2014 ed il 18 aprile 2016, risultano
depositati 6.386 ricorsi; nel periodo compreso tra il 19 aprile 2016 ed il 30
ottobre 2017 ne risultano depositati complessivamente (inclusi gli autonomi
giudizi ex articolo 120, comma 2-bis) 6.404. E’ stato altresì precisato che
“la tassazione a mezzo di contributo unificato – proprio per la sua natura di
entrata tributaria – trova applicazione anche nel processo amministrativo, con
importi variabili in ragione della tipologia di controversia o atto. Inoltre,
la recente modifica normativa non ha inciso sulla misura del contributo
unificato, rimanendo lo stesso regolato, come in precedenza, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002 recante il Testo unico sulle spese di
giustizia.
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