‘Gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del Dl Semplificazioni’:
questo il titolo del 23°
Quaderno Operativo realizzato dall’Anci. Il volume, oltre
all’analisi e approfondimento delle norme in materia di appalti contenute nel
cd decreto semplificazioni, offre linee d’indirizzo operative, schemi di facile
consultazione per orientare gli operatori nelle scelte gestionali, fac simili
di determine per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando.
I
Piccoli Comuni possono procedere autonomamente e direttamente agli appalti di
lavori, servizi e forniture fino al 31 dicembre 2021. Il Manuale è
arricchito anche con le risposte a quesiti date dall’ANCI ad amministratori ed
operatori in questi primi mesi di applicazione del decreto.
Le
procedure derogatorie regolate dal decreto Semplificazioni potranno concludersi
anche nella prima parte del 2022, se avviate con l'adozione di una determina a
contrarre prima del 31 dicembre 2021.
Per
gli affidamenti sottosoglia, si precisa che, in merito alla sussistenza o meno
dell'obbligo di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto
rispetto a quelle generali definite dal codice dei contratti pubblici, la
lettera della disposizione nonché la ratio della stessa, sembrano far
propendere per l'obbligo, rilevando tuttavia che, con adeguata motivazione sul
rispetto del principio del non aggravio del procedimento, è possibile ricorrere
anche alle procedure ordinarie (come peraltro evidenziato dall'Anac nel proprio documento del 31/7/2020 di analisi del
decreto).
Per
gli affidamenti di valore inferiore alle soglie Ue, le amministrazioni hanno un
più ampio margine di scelta del criterio di valutazione delle offerte da
applicare alle procedure negoziate con confronto comparativo, ma si pone in
ogni caso l'obbligo di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei
casi previsti dal comma 3 dell'articolo 95 del codice dei contratti pubblici.
Per
gli affidamenti di appalti di valore pari o superiore alle soglie Ue, si rileva
la regola generale dell'utilizzo delle procedure a maggior evidenza pubblica
(seppure con la facilitazione dei termini ridotti per ragioni di urgenza), ma
anche le più ampie possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, grazie al collegamento disposto dal legislatore tra la
situazione di estrema urgenza prevista come necessario presupposto dal Dlgs
50/2016 e la pandemia da Covid-19.
Si
chiarisce che non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio
della concorrenza e, quindi, anche fattispecie come il soccorso istruttorio, i
requisiti generali di cui all'articolo 80 che devono sempre essere posseduti e,
di conseguenza, anche istituti come l'avvalimento.
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