Con delibera di Giunta n. XI/3502 del 5 agosto 2020, la Regione Lombardia ha provveduto ad aggiornare le disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili.
I
Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi della l.r.26/2003 art. 27, devono effettuare il controllo sul rendimento energetico degli
impianti termici civili, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché effettuare
il controllo, l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni
amministrative e l’introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle
spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera
d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Per i restanti Comuni,
l’autorità competente è la Provincia.
Le
nuove disposizioni stabiliscono i tipi di impianto che devono essere tutti
oggetto di ispezione da parte degli Enti competenti entro un determinato
periodo di tempo e precisano che le ispezioni rimanenti devono essere
realizzate secondo i seguenti criteri di priorità:
impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo in Curit o siano
emersi elementi di criticità; impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW; impianti
che risultano avere rendimenti energetici ai livelli minimi di legge; impianti
dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.
Testo
della legge 9.1.1991 n.10
DPR
2/4/1998
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