Con
il Comunicato del 3/2/2021, rileva il mancato inserimento nella documentazione
di gara del calcolo dei corrispettivi e l'applicazione di riduzioni percentuali
ai corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, determinati secondo le tabelle
ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016
(Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Anche
alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel
parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, ribadisce che l'articolo 24,
comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l'obbligo per le
stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati
nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a
base di gara.
Pertanto,
le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il
corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al
decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a
giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base
delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di
riferimento per la stazione appaltante.
Il
procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso
come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve
essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente
dall'applicazione della deroga.
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