domenica 14 febbraio 2021

CORRISPETTIVI A BASE DI GARA

 

Con il Comunicato del 3/2/2021, rileva il mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e l'applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi a base di gara per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, ribadisce che l'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara.

Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all'obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.

Il procedimento adottato per il calcolo dell'importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall'applicazione della deroga.

Nessun commento: