É
legittima l'esclusione immediata di un costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese, da una procedura di gara, per la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di una mandante, perché l'irregolarità è essenziale e
preclude non solo la riconducibilità della provenienza della stessa ma anche la
sua serietà e affidabilità; il vizio non è sanabile mediante ricorso al
soccorso istruttorio. É questa la pronuncia del Tar
Piemonte - Torino, Sezione II, con sentenza del 28 gennaio 2021, n. 91. L'omissione
della firma digitale da parte della mandante ha determinato incertezza assoluta
del rapporto negoziale, ossia dell'impegno vincolante circa il rispetto del
contenuto dell'offerta, nei confronti della stazione appaltante. L'obbligo di
sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei è rintracciabile nell'articolo 48,
comma 8 del codice e risponde a «imprescindibili esigenze di certezza della
riconducibilità dell'offerta agli operatori che, con la presentazione
dell'offerta, intendono impegnarsi nei confronti dell'amministrazione
appaltante e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase
esecutiva». L'offerta di gara, infatti, «esprime, con carattere vincolante,
l'impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme
all'oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che
qualificano l'offerta medesima agli effetti della valutazione comparativa ai
fini dell'aggiudicazione dell'appalto» (C.d.S.,sez.VI, n.7987/2010).
Non
è sufficiente, inoltre, il rinvio al mandato con rappresentanza conferito alla
capogruppo per avere certezza che il mandante rispetti gli impegni
contrattuali; in un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore è un
concorrente unico e distinto, per il quale i vincoli negoziali possono essere
imputabili , con connessa responsabilità, solo con la sottoscrizione propria
dell'offerta .
Se
il raggruppamento non è costituito, la mancata sottoscrizione dell'offerta
rientra tra le carenze sostanziali afferenti la proposta tecnico/economica che
non può essere sanata
Le
mandanti, di un raggruppamento non costituito all'atto della partecipazione
alla gara, sono tenute a sottoscrivere l'offerta e l'eventuale difetto rientra
tra quelle carenze sostanziali afferenti la proposta tecnico/economica che non
può essere sanata neppure con il soccorso istruttorio integrativo (articolo 83,
comma 9 del Dl 50/2016).
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