domenica 14 febbraio 2021

LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA DA PARTE DI UNA MANDANTE NON È SANABILE MEDIANTE RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

 

É legittima l'esclusione immediata di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, da una procedura di gara, per la mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di una mandante, perché l'irregolarità è essenziale e preclude non solo la riconducibilità della provenienza della stessa ma anche la sua serietà e affidabilità; il vizio non è sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio. É questa la pronuncia del Tar Piemonte - Torino, Sezione II, con sentenza del 28 gennaio 2021, n. 91. L'omissione della firma digitale da parte della mandante ha determinato incertezza assoluta del rapporto negoziale, ossia dell'impegno vincolante circa il rispetto del contenuto dell'offerta, nei confronti della stazione appaltante. L'obbligo di sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei è rintracciabile nell'articolo 48, comma 8 del codice e risponde a «imprescindibili esigenze di certezza della riconducibilità dell'offerta agli operatori che, con la presentazione dell'offerta, intendono impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva». L'offerta di gara, infatti, «esprime, con carattere vincolante, l'impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme all'oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che qualificano l'offerta medesima agli effetti della valutazione comparativa ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto» (C.d.S.,sez.VI, n.7987/2010).

Non è sufficiente, inoltre, il rinvio al mandato con rappresentanza conferito alla capogruppo per avere certezza che il mandante rispetti gli impegni contrattuali; in un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore è un concorrente unico e distinto, per il quale i vincoli negoziali possono essere imputabili , con connessa responsabilità, solo con la sottoscrizione propria dell'offerta .

Se il raggruppamento non è costituito, la mancata sottoscrizione dell'offerta rientra tra le carenze sostanziali afferenti la proposta tecnico/economica che non può essere sanata

Le mandanti, di un raggruppamento non costituito all'atto della partecipazione alla gara, sono tenute a sottoscrivere l'offerta e l'eventuale difetto rientra tra quelle carenze sostanziali afferenti la proposta tecnico/economica che non può essere sanata neppure con il soccorso istruttorio integrativo (articolo 83, comma 9 del Dl 50/2016).

Nessun commento: