Tar Lazio - Roma, Sezione
3-ter, sentenza dell'8 febbraio 2021, n. 1575.
Giusto disapplicare il tetto al subappalto stabilito dalle norme italiane, dopo l'avvio della procedura di infrazione Ue e le ripetute bocciature della Corte di Giustizia europea. Ma le regole europee valgono solo per i lavori pubblici di valore superiore alle soglie Ue (5,35 milioni). Al di sotto di quell'importo restano valide le norme italiane che impongono un tetto percentuale del 30% (ora elevato al 40% fino al 30 giugno 2021 dal Dl Milleproroghe). Nel bando di gara, di importo inferiore alla soglia, veniva precisata l'assenza di qualsiasi limite al subappalto «in conformità dell'articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE».
Per
i giudici, «la norma comunitaria di cui la stazione appaltante ha disposto
l'applicazione in luogo di quella interna (ad oggi non abrogata)», cioè la
direttiva Ue che non prevede limiti ai subaffidamenti al contrario del codice
appalti, « non può tuttavia trovare applicazione alla procedura di gara, poiché
la prevalenza della prima sulla seconda ne presuppone l'applicabilità alla
fattispecie concreta realizzandosi, in caso contrario, una violazione della
legge nazionale vigente».
La sentenza spiega che «le norme della direttiva 2014/24, rispetto alle quali la Corte Ue ha affermato il contrasto dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, trovano infatti applicazione, come stabilito dall'art. 4 della stessa, esclusivamente agli appalti che abbiano un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), pari o superiore alle soglie» europee. «Nel caso di specie, tuttavia, la stazione appaltante non solo ha espressamente disposto la diretta applicazione della direttiva 2014/24, in luogo della norma nazionale, ad una procedura di gara sottosoglia ma neppure ha speso alcuna motivazione a sostegno della sussistenza, con riferimento all'appalto bandito, di un interesse transfrontaliero, così che, sotto tale dirimente profilo deve essere ritenuta fondata la censura di violazione dell'art. 105 comma 5 d.lgs. 50/2016, alla quale consegue l'accoglimento del ricorso, con riferimento alla domanda caducatoria, e così l'annullamento dei provvedimenti impugnati».
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