Sulla
GU n. 180 del 29 luglio 2021, è stato pubblicato un
comunicato relativo alla disponibilità sul sito del Ministero del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce
un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili.
La
verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa
allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori
pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese
affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi
coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Rientrano
nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente
e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei
lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile,
nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si
applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di
importo pari o superiore a euro 70.000.
In
fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera
impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti
alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al decreto.
Ai
fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate
dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei
lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza,
nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
In
caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di
verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo
valore determinato dalle varianti apportate.
L’attestazione
di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria
o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Per i lavori pubblici, la
congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta
dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione
dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori.
Per
i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere
dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal
fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità
dell’opera complessiva.
Qualora
non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa, a cui è
stata rivolta la richiesta, evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le
difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione
entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa
Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro
necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
La
regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di
congruità.
Decorso
inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è
comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli
importi a debito e delle cause di irregolarità.
Conseguentemente,
la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione
dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Qualora
lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o
inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa
Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea
dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L’impresa
affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento
della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di
documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa
Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell’Accordo collettivo del 10
settembre 2020.
In
mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità
riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di
emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al
rilascio per l’impresa affidataria del DURC online.
Le
disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la
denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente dal 1° novembre 2021.
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