giovedì 17 gennaio 2019

REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA SVOLTA DALL'ANAC



Con la Delib. ANAC 21/11/2018, n. 1102, è stato emanato il nuovo Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall'ANAC ai sensi della L. 06/11/2012, n. 190 e del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.
Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente Provv. ANAC 20/07/2016 e definisce le modalità e la tipologia di soggetti che possono presentare richiesta di parere, con riferimento a fattispecie concrete in materia di:
- prevenzione della corruzione e di trasparenza 
- contratti pubblici.
Il nuovo Regolamento è stato pubblicato nella G.U. del 20/12/2018 n. 295 ed è entrato in vigore il 04/01/2019.

Art. 2 – Oggetto
1.L’Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1.
2. L’attività consultiva è svolta:
a) nei casi indicati nell’art. 1, co. 2, lett. d) ed e), della l. 190/2012 e nell’art. 16, co. 3 del d.lgs. 39/2013;
b) quando la questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo della novità, dell’impatto socio-economico o della significatività dei profili problematici posti in relazione alla corretta applicazione delle norme indicate nel comma 1.
3.Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell’adozione di eventuali atti regolatori e,ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.

Articolo 3 – Soggetti richiedenti
1.Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all’art. 2, comma 1, i seguenti soggetti:
a) per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. d), della legge n. 190 del 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione;
b) per i pareri previsti all’art. 1, co. 2, lett. e), della legge n. 190 del 2012, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali;
c) in materia di conferimento degli incarichi di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, anche i soggetti privati destinatari dell’attività delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 che intendano conferire un incarico;
d) per i pareri previsti dall’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 39 del 2013, i Ministeri che emettono direttive e circolari concernenti l’interpretazione delle disposizioni del suddetto decreto;
e) sull’applicazione della disciplina per la prevenzione della corruzione e trasparenza, con particolare riguardo alla l. 190/2012 e relativi decreti attuativi, in casi diversi da quelli di cui alle lett. a), b) e c), i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
f) in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, come definite all’art. 3, co. 1, lett. o), del Codice nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

Articolo 5 – Inammissibilità della richiesta
1.Sono ritenute inammissibili le richieste che:
a) non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, commi 1 e 2;
b) non sono sottoscritte dall’organo competente, ai sensi dell’art. 4, comma 2;
c) sono interferenti con esposti di vigilanza, atti di regolazione a valenza generale, comunque denominati e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;
d) hanno a oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità.

Articolo 6 – Archiviazione delle richieste
1.L’Ufficio competente valuta l’ammissibilità delle richieste di parere ai sensi dell’art. 5 e provvede ad archiviare le richieste ritenute inammissibili, comunicando al Consiglio, con cadenza mensile, l’elenco delle archiviazioni predisposte.
2.L’elenco delle archiviazioni è pubblicato sul sito istituzionale e sostituisce ogni altra forma di comunicazione ai soggetti interessati

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