Il
decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’articolo
103, comma 1, reca una disciplina sulla sospensione dei procedimenti pendenti
presso le pubbliche amministrazioni.
La
norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020,
o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso
tra la data del 23 febbraio e quella del 15 aprile 2020.
In
attuazione di tale disposizione ANAC fornisce con la Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 le seguenti disposizioni operative.
PROCEDIMENTI
IN CORSO
Sono
sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti
di vigilanza, sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo
il 23 febbraio.
PROROGA
DEI TERMINI DI RISPOSTA
Qualora
l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i
termini per la risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva
determinazione dell’Autorità in caso di cessazione dell’emergenza sanitaria in
corso.
STOP
A NUOVI PROCEDIMENTI
In
via generale e salvo specifiche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi
procedimenti sanzionatori, di vigilanza e consultivi fino al 15 aprile 2020. In
relazione a procedimenti il cui avvio si rendesse necessario, per specifiche
esigenze, in pendenza della sospensione, i termini decorreranno a partire 16
aprile 2020.
PROVVEDIMENTI
URGENTI
In
tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella
piena garanzia del contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari
motivi di urgenza per l’adozione del provvedimento finale, l’Autorità si riserva
di concludere eventuali procedimenti anche prima della scadenza del periodo di
sospensione.
VIGILANZA
COLLABORATIVA
Le
attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione
appaltante, proseguono compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici
legate all’emergenza sanitaria in atto.
PARERI
DI PRECONTENZIOSO
I
pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini fissati dalla
legge (30 giorni) applicando la sospensione dei termini fino al 15 aprile. La
sospensione varrà anche per la presentazione dell’istanza, la sua integrazione,
l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la presentazione di memorie e
documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In caso di
richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può
arrivare fino a 30 giorni. Compatibilmente con le difficoltà operative degli
Uffici legati all’emergenza sanitaria in atto, il parere potrà essere adottato
dall’Anac anche prima della scadenza del termine di sospensione qualora le
parti interessate ne facciano espressa richiesta.
PERFEZIONAMENTO
CIG
Fino
a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice
identificativo gara) è portato da 90 a 150 giorni.
TRASMISSIONE
DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI
Fino
a nuove comunicazioni, i termini fissati dalla legge per la trasmissione dei
dati all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.
EMISSIONE
CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
Fino
a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il
Certificato esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta dell’operatore economico) è portato a 90 giorni.
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