giovedì 10 settembre 2015

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI



Il provvedimento entra in vigore dal 18/11/2015, novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e contiene disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151.
Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività”.
Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
                
ALLEGATO TECNICO. L’allegato è strutturato in quattro sezioni:
- Sezione G Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
- Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
- Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
- Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

Attività cui le nuove norme tecniche si applicano
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, individuate dai seguenti numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Si tratta in pratica delle cosiddette “attività non normate”. Per comodità del lettore, in allegato alla presente notizia è riportato un file PDF recante lo stralcio del menzionato Allegato I del D.P.R. 151/2011, concernente le attività appena elencate.
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono altresì applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività sopra elencate, nei casi in cui le stesse non rientrino nei limiti di assoggettabilità previsti dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Per le attività sopra elencate già in possesso del Certificato di prevenzione incendi (CPI) ovvero in regola con gli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e 7 del D.P.R. 151/2011, il D.M. 03/08/2015 non comporta alcun adempimento.

Alternatività con la regolamentazione tecnica esistente
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare in alternativa ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi emanati in attuazione dell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, nonché in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi elencate nella seguente tabella (art. 3 del decreto).

D. Min. Interno 30/11/1983
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
D. Min. Interno 31/03/2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
D. Min. Interno 03/11/2004
Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
D. Min. Interno 15/03/2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinare da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
D. Min. Interno 15/09/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
D. Min. Interno 16/02/2007
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
D. Min. Interno 09/03/2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
D. Min. Interno 20/12/2012
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

 Nuove realizzazioni e ristrutturazioni
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare sia alle attività di nuova realizzazione che in caso di intervento sulle attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 03/08/2015 (18/11/2015). Per le modalità applicative in tale seconda ipotesi si veda la seguente tabella.
Ristrutturazione parziale o ampliamento
Applicazione limitata alla parte interessata dall’intervento, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività - non interessata dall’intervento stesso - risultino a giudizio del Progettista compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare.
Applicazione all’intera attività, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività - non interessata dall’intervento stesso - risultino a giudizio del Progettista non compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare.


Documentazione tecnica da allegare alle istanze
Ai fini della documentazione tecnica da allegare alle istanze restano valide - anche in caso di applicazione del D.M. 03/08/2015 - le disposizioni recate dal D.M. 07/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).
La documentazione tecnica dovrà peraltro includere le informazioni indicate nel D.M. 03/08/2015.

Tariffe per i servizi resi dai VV.F.
Restano valide le disposizioni concernenti la determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali del Vigili del Fuoco contenute:
- nell’art. 11, comma 3, del D.M. 07/08/2012, il quale a sua volta rinvia ai commi 2 e 3 dell’art. 7 ed alla tabella di cui all’Allegato 6 del D.M. 04/05/1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco);
- negli artt. 3 comma 3, 4 comma 2 e 6 comma 4 del D.M. 09/05/2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).

Nota: i commi 2 e 3 dell’art. 7 e la tabella di cui all’Allegato 6 del D.M. 04/05/1998 continuano ad applicarsi fino all'adozione del D.M. di cui all'art. 2, comma 8, del D.P.R. 151/2011, il quale dispone: “Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. A sua volta l’art. 23, comma 2, del D. Leg.vo 139/2006 dispone che “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente”.
Vedi anche:





martedì 8 settembre 2015

ESCLUSI DALL'AVVALIMENTO I REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI



Al fine della partecipazione ad una procedura selettiva per l'affidamento di un appalto pubblico, “è necessario il possesso dei requisiti richiesti dal bando che, oltre che di carattere oggettivo, possono essere di carattere soggettivo, in quanto attengono alla situazione personale del soggetto, con riguardo alla sua affidabilità morale e professionale, e non sono passibili di ricorso all'avvalimento”.
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3698/2015 depositata il 28 luglio.  

L’avvalimento di cui all’art. 49 del Codice Appalti (d. lgs. n. 163 del 2006), “è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l'impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per l'espletamento dell'appalto, dei requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria.
Fanno infatti eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale ai sensi dell'art. 38 del citato d. lgs. n. 163 del 2006 (cd. requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale, individuati nell'art. 39 del medesimo d. lgs. (cd. requisiti professionali). Tali requisiti, infatti, non sono attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l'obiettiva qualità dell'adempimento; sono, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente — e quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore — a partecipare alla gara d'appalto e ad essere, quindi, contraente con la p.a. (Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2012, n. 5595)”.
Per quanto riguarda la certificazione di qualità aziendale, il Consiglio di Stato osserva che in genere il rilascio di tale certificazione, “identificabile con la capacità dell’imprenditore di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nella maniera più opportuna, alle richieste della stazione appaltante, costituisce la conclusione di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale; quindi proprio la stretta relazione che sussiste tra l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende tale certificazione un requisito connotato da un'implicita soggettività (anche se rientra fra i requisiti di ordine speciale e, più precisamente, tecnico-organizzativo) e come tale non cedibile ad altre imprese se disgiunta dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità”.
Secondo il collegio, quindi, la certificazione di qualità, finalizzata ad assicurare l’esigenza che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, deve essere ascritta tra i requisiti di ordine soggettivo di affidabilità che debbono essere posseduti da chi esegue effettivamente la prestazione.
Il CdS non condivide dunque l’opposto l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la disciplina dell'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 non pone alcuna limitazione all'avvalimento se non per i requisiti strettamente personali, di carattere generale, di cui ai precedenti artt. 38 e 39, mentre quello della certificazione di qualità - in quanto connesso ad una procedura con la quale un soggetto verificatore esterno all'impresa, terzo e indipendente e a ciò autorizzato, fornisce attestazione scritta che un'attività è conforme ai requisiti specificati da norme tecniche, garantendone la perduranza nel tempo attraverso un'adeguata sorveglianza - dovrebbe essere acquisito come requisito speciale di carattere (pur sempre) tecnico- organizzativo e come tale suscettibile di avvalimento.

VALUTAZIONE ANOMALIE OFFERTE



Con la sentenza n. 3867/2015 depositata il 6 agosto 2015, la quinta sezione del Consiglio di Stato ribadisce i principi generali rilevanti in tema di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sulla valutazione della non anomalia della offerta, precisando che “tale valutazione è di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo, salva la necessità di una motivazione rigorosa ed analitica, e salva la regola per cui in sede di presentazione delle giustificazioni l’offerta economica deve comunque rimanere immodificabile, mentre possono essere invece modificate e integrate le giustificazioni, sino a consentire compensazioni fra sovrastime e sottostime, sempre nel quadro di un’offerta complessivamente coerente ed affidabile al momento dell’aggiudicazione”. 
Si precisa che “le rimodulazioni delle giustificazioni risultanti dalle compensazioni tra le singole voci, pur dovendo rispondere ad un criterio di affidabilità, hanno sempre trovato ingresso in una costante giurisprudenza amministrativa”.
In ogni caso, il Consiglio di Stato richiama il principio per cui “i provvedimenti in tema di valutazione dell’offerta vanno analiticamente motivati nel caso di una valutazione non favorevole, mentre un esame favorevole sulla congruità - sufficientemente basato da una motivazione che investa l’intero contenuto dell’offerta - non può ritenersi affetto da eccesso di potere”.