Con
la sentenza n. 3867/2015 depositata il 6 agosto 2015, la quinta sezione del
Consiglio di Stato ribadisce i principi generali rilevanti in tema di
discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sulla valutazione della non
anomalia della offerta, precisando che “tale
valutazione è di per sé insindacabile da parte del giudice amministrativo,
salva la necessità di una motivazione rigorosa ed analitica, e salva la regola
per cui in sede di presentazione delle giustificazioni l’offerta economica deve
comunque rimanere immodificabile, mentre possono essere invece modificate e
integrate le giustificazioni, sino a consentire compensazioni fra sovrastime e
sottostime, sempre nel quadro di un’offerta complessivamente coerente ed
affidabile al momento dell’aggiudicazione”.
Si
precisa che “le rimodulazioni delle
giustificazioni risultanti dalle compensazioni tra le singole voci, pur dovendo
rispondere ad un criterio di affidabilità, hanno sempre trovato ingresso in una
costante giurisprudenza amministrativa”.
In
ogni caso, il Consiglio di Stato richiama il principio per cui “i provvedimenti in tema di valutazione
dell’offerta vanno analiticamente motivati nel caso di una valutazione non
favorevole, mentre un esame favorevole sulla congruità - sufficientemente
basato da una motivazione che investa l’intero contenuto dell’offerta - non può
ritenersi affetto da eccesso di potere”.
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