Sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.192 del 20 agosto 2015, Supplemento
Ordinario n. 51, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
Il
provvedimento entra in vigore dal 18/11/2015, novantesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e contiene disposizioni applicabili
a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate
all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151.
Caratteristica
che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio
metodologico, che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di
raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di
soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle
diverse attività”.
Il
decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.
L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova
normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia
introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per
consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
ALLEGATO TECNICO. L’allegato è strutturato in quattro
sezioni:
-
Sezione G Generalità, con i principi
fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili
indistintamente alle diverse attività;
-
Sezione S Strategia antincendio,
contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali
applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al
fine di ridurre il rischio di incendio;
-
Sezione V Regole tecniche verticali,
contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche
attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono
complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia
antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche
riferite ad ulteriori attività;
-
Sezione M Metodi, con la descrizione
delle metodologie progettuali.
Attività
cui le nuove norme tecniche si applicano
Le
norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono
applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività di cui
all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, individuate dai seguenti numeri: 9; 14; da
27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai
depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e
aeromobili; 76.
Si tratta in pratica delle cosiddette “attività non normate”. Per comodità del lettore, in allegato alla presente notizia è riportato un file PDF recante lo stralcio del menzionato Allegato I del D.P.R. 151/2011, concernente le attività appena elencate.
Si tratta in pratica delle cosiddette “attività non normate”. Per comodità del lettore, in allegato alla presente notizia è riportato un file PDF recante lo stralcio del menzionato Allegato I del D.P.R. 151/2011, concernente le attività appena elencate.
Le
norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono
altresì applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività
sopra elencate, nei casi in cui le stesse non rientrino nei limiti di assoggettabilità
previsti dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Per
le attività sopra elencate già in possesso del Certificato di prevenzione
incendi (CPI) ovvero in regola con gli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e 7
del D.P.R. 151/2011, il D.M. 03/08/2015 non comporta alcun adempimento.
Alternatività
con la regolamentazione tecnica esistente
Le
norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono
applicare in alternativa ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi
emanati in attuazione dell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, nonché in
alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi elencate nella
seguente tabella (art. 3 del decreto).
D. Min. Interno 30/11/1983
|
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi.
|
D. Min. Interno 31/03/2003
|
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti
le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione.
|
D. Min. Interno 03/11/2004
|
Disposizioni relative all’installazione ed alla
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le
vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
|
D. Min. Interno 15/03/2005
|
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione installati in attività disciplinare da specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione
europeo.
|
D. Min. Interno 15/09/2005
|
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
|
D. Min. Interno 16/02/2007
|
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed
elementi costruttivi di opere da costruzione.
|
D. Min. Interno 09/03/2007
|
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni
nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
|
D. Min. Interno 20/12/2012
|
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
|
Nuove
realizzazioni e ristrutturazioni
Le
norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono
applicare sia alle attività di nuova realizzazione che in caso di intervento
sulle attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 03/08/2015
(18/11/2015). Per le modalità applicative in tale seconda ipotesi si veda la
seguente tabella.
Ristrutturazione parziale o
ampliamento
|
Applicazione limitata alla parte interessata
dall’intervento, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella
restante parte dell’attività - non interessata dall’intervento stesso -
risultino a giudizio del Progettista compatibili con la
ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare.
|
Applicazione all’intera attività, qualora le misure di
sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività - non
interessata dall’intervento stesso - risultino a giudizio del Progettista non
compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare.
|
Documentazione
tecnica da allegare alle istanze
Ai
fini della documentazione tecnica da allegare alle istanze restano valide -
anche in caso di applicazione del D.M. 03/08/2015 - le disposizioni recate dal
D.M. 07/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione
da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).
La
documentazione tecnica dovrà peraltro includere le informazioni indicate nel
D.M. 03/08/2015.
Tariffe
per i servizi resi dai VV.F.
Restano
valide le disposizioni concernenti la determinazione degli importi dei
corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali del Vigili del
Fuoco contenute:
- nell’art.
11, comma 3, del D.M. 07/08/2012, il quale a sua volta rinvia ai commi 2 e 3
dell’art. 7 ed alla tabella di cui all’Allegato 6 del D.M. 04/05/1998 (Disposizioni
relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per
l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all'uniformità dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco);
- negli
artt. 3 comma 3, 4 comma 2 e 6 comma 4 del D.M. 09/05/2007 (Direttive per
l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio).
Nota:
i commi 2 e 3 dell’art. 7 e la tabella di cui all’Allegato 6 del D.M. 04/05/1998
continuano ad applicarsi fino all'adozione del D.M. di cui all'art. 2, comma 8,
del D.P.R. 151/2011, il quale dispone: “Con il decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono
stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. A sua volta l’art. 23, comma 2, del D.
Leg.vo 139/2006 dispone che “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di
prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i
servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento
delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT
rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente”.
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anche:
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