sabato 1 aprile 2023

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. N. 36/2023


Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo n.  36 del 31 marzo 2023 e relativi Allegati.

Il testo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31.03.2023.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge “delega” 21.06.2022 n. 78, presenta un numero di articoli analogo a quello previgente, ma ne riduce i commi, le parole (quasi un terzo) ed i caratteri utilizzati e, con gli allegati, diminuisce in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.

Gli Allegati al nuovo Codice sostituiranno ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina, ossia: gli allegati al D.Lgs. n. 50/2016, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti (tra cui il D.P.R. n. 207/2010).

ENTRATA IN VIGORE, APPLICAZIONE DIFFERITA E REGIME TRANSITORIO

Il nuovo Codice dei contratti pubblici “entra in vigore” il 1 APRILE 2023.

Le norme, tuttavia, avranno “efficacia” dal 1 LUGLIO 2023.

Per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti.

Stabilito un periodo transitorio, fino al 31 DICEMBRE 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, del Decreto semplificazioni n. 76/2020 e, specie per i contratti PNRR e PNC, del Decreto semplificazioni e governance n. 77/2021.

PRINCIPI

Prima parte generale dedicata alla codificazione dei principi che riguardano l’intera materia dei contratti pubblici. Il ricorso ai principi assolve una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni. Ad esempio, il principio del risultato (Art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto, sia insieme con il principio della fiducia (Art. 2) nell’azione amministrativa, come criterio interpretativo delle singole disposizioni, come evidenziato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato.

DIGITALIZZAZIONE

Definito un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” (Art. 22) i cui pilastri sono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Art. 23), il FVOE – Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Art. 24) gestiti dall’ANAC e le piattaforme telematiche di approvvigionamento. Di notevole rilevanza anche la digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti (Art. 36), in linea con lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

RUP

L’acronimo RUP indica adesso il Responsabile Unico del Progetto (Art. 15) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente e che sia in possesso dei requisiti stabiliti da un apposito allegato al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonchè nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento: le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando l’unicità e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

PROGETTAZIONE

Semplificazione apportata con la riduzione a due livelli di progettazione: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (Art. 41); prevista anche la riduzione dei termini per la progettazione, l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti ed un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

BIM obbligatorio dal 1 gennaio 2025: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro (Art. 43). 

APPALTO INTEGRATO

Nuovamente estesa la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica, fatta eccezione per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria (Art. 44).

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Recepite le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia (Art. 50) introdotte dal D.L. n. 76/2020 per accelerare e semplificare le procedure:

LAVORI

-       affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-       procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

-       procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie previa adeguata motivazione;

SERVIZI E FORNITURE (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione)

-       affidamento diretto per importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-       procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Apposita disposizione è dedicata al principio di rotazione in continuità con le Linee Guida ANAC (Art. 49).

GARANZIE

Nelle procedure di affidamento per i contratti sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta (Art. 53).

SUBAPPALTO

Confermate le recenti modifiche al previgente Codice in ordine all’eliminazione dei limiti percentuali ed introdotto il subappalto “a cascata” (Art. 119) adeguando ulteriormente l’istituto alla normativa ed alla giurisprudenza europea con la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

REVISIONE PREZZI

Confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi negli atti di gara (già previsto dall’art. 29 D.L. n. 4/2022), da attivare al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’appaltatore dell’80 per cento del maggior costo sopportato (Art. 60).

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

La nuova disciplina punta ad eliminare gli elementi di incertezza prevedendo che l’esclusione di un operatore economico venga disposta e comunicata dalla stazione appaltante soltanto allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma (Art. 98). Perché operi la causa di esclusione (non automatica), l’illecito professionale grave deve essere tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico e deve essere dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. Sono quindi indicati dal Codice, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

QUALIFICAZIONE PER LAVORI E PER SERVIZI E FORNITURE

Innovando rispetto al passato il nuovo Codice prevede un sistema di qualificazione degli operatori economici anche per gli appalti di servizi e forniture, oltre che per i lavori (Art. 100). Novità anche per le SOA essendo previsto che l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

ANAC gestirà anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture, con iscrizione di diritto nell’elenco di alcune tipologie di amministrazioni ed enti.

SETTORI SPECIALI

Valorizzati i “poteri di autorganizzazione” dei soggetti operanti nei settori speciali, con l’obiettivo di assicurare un carattere di piena autonomia alla relativa disciplina alla luce delle direttive comunitarie (Art. 141 e ss.) e maggiore flessibilità in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive”, quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

GOVERNANCE

Modifiche al funzionamento della Cabina di Regia e riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega 78/2022, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.

CONTENZIOSO

In tema di giustizia amministrativa, si prevede l’aggiornamento degli articoli 120, 121 e 124 del Codice del processo amministrativo con estensione della cognizione del Giudice alle azioni risarcitorie e all’azione di rivalsa proposte dalle Stazioni appaltanti. Il CIG andrà indicato in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del Giudice.

 

lunedì 20 marzo 2023

CONTRIBUTO ANAC 2023

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2023, n. 58 il Bilancio di previsione per l’anno 2023 dell’Anac, contenuto nella Delibera del 20 dicembre 2022, n. 621, con la quale è stato previsto un aumento del contributo che stazioni appaltanti e operatori sono tenutI a versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Sono soggetti alla contribuzione a favore di ANAC:

a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. n. 50/2016;

b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti definite dalla lettera a);

c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.

giovedì 2 febbraio 2023

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

 

Il nuovo Codice dei contratti, versione del 09/01/2023 trasmessa alle Commissioni parlamentari per i pareri di competenza:
- Testo del Nuovo Codice;
- Testo degli Allegati;
- Relazione illustrativa.

Vedi i lavori della Commissione VIII al link della Camera dei Deputati:

https://www.camera.it/leg19/1099?shadow_organo_parlamentare=3508

giovedì 22 dicembre 2022

GARANZIE FIDEIUSSORIE E POLIZZE ASSICURATIVE - SCHEMI TIPO


In G.U. n. 291 del 14 dicembre 2022 è pubblicato il Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello sviluppo economico: Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Il provvedimento entra in vigore il 29/12/2022.

domenica 18 dicembre 2022

SCHEMA DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Testo elaborato dal Consiglio di Stato, trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022, con le modifiche apportate anche tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate e rimesso al Governo per le proprie determinazioni.

Allegati

·         Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici 

·         Allegati al nuovo Codice dei contratti pubblici 

·         Relazioni al nuovo Codice dei contratti pubblici 

·         Schema del nuovo Codice dei contratti pubblici (testo a fonte)

martedì 13 settembre 2022

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI SU PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI GENERE

 

È entrato in vigore il 27 luglio 2022 l’obbligo di comunicare all’Anac i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Con un Comunicato, l’Autorità ha reso noto che dal 27 luglio sono in linea le modifiche al sistema Simog (Sistema informativo monitoraggio gare) necessarie per l’acquisizione dei dati individuati con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022.

Pari opportunità

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.

L’obbligo è previsto dal Decreto semplificazioni e governance del Pnrr (il decreto 77 del 31 maggio 2021) e dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021 e prevede alcune deroghe motivate che vanno comunicate alla banca dati Anac.

Misure premiali per l'attribuzione del punteggio

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto; o abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

Obblighi per occupazione disabili

Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.

venerdì 2 settembre 2022

LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE GALLERIE ESISTENTI SU STRADE STATALI E AUTOSTRADE

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 196 del 23 agosto 2022 del Decreto 1 agosto 2022, n. 247 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili recante “Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali”, entrato in vigore il 24 agosto 2022.

Il testo integrale dell’allegato facente parte integrante del decreto stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, alla pagina dedicata.

L’impostazione del documento, su un piano formale, è la stessa delle Linee guida per i ponti, anche se non solo per lo specifico ambito gallerie, ma anche per alcuni criteri, il testo proposto si differenzia dalle linee guida per i ponti. 

Come per il documento dei ponti, le Linee Guida nascono dal comma 1 dell'art. 49 del  decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 settembre 2020, n. 120, che prevedeva: 

«Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  approvate apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato  di  conservazione  delle  gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse».

Le linee guida riguardano 2.179 gallerie

In Italia abbiamo circa 840.000 km di strade; fra queste 8.006 km di autostrade e 27.259 km strade statali (Anas) con 2.179 gallerie, 21.072 ponti e viadotti, 6.320 cavalcavia.

Si tratta quindi di un ambito di applicazione molto vasto.

Il documento, al pari di quanto previsto dalle analoghe linee guida per i ponti, richiama l’importanza della strategicità dell’infrastruttura nella rete stradale, ed è di fondamentale importanza per l'adozione di idonee misure di manutenzione preventiva per salvaguardare l’esercizio dell’infrastruttura. 

Per la piena adozione di una strategia di manutenzione preventiva è infatti necessario poter procedere a una mappatura - non solo tecnica - delle opere, e per fare ciò è necessario avere a disposizione i criteri di classificazione.

Come per le Linee Guida riguardanti ponti e viadotti, questo documento dovrà allinearsi ed essere congruenti all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (Ainop).

Le Linee guida si applicano alle gallerie stradali esistenti, intese come opere in sotterraneo in cui una dimensione è prevalente sulle altre due, di lunghezza, superiore o uguale a 200 m per almeno uno dei fornici quando il sistema galleria presenta carreggiate separate, comprese le gallerie artificiali, le gallerie paramassi ed i sottopassi.

Per i trafori internazionali ricadenti lungo la rete transeuropea, le modalità e l’applicazione delle Linee Guida sono demandate alle competenti Commissioni intergovernative che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza già dalle stesse istituiti.

Per le opere di lunghezza inferiore a 200 m, il gestore valuterà caso per caso una adozione parziale delle presenti Linee guida, in relazione alle specificità delle singole situazioni e calibrata sulle criticità della singola galleria.

Per i sottopassi, con riferimento alle problematiche di natura idraulica, le Linee guida si applicano anche per lunghezze inferiori ai 200 m.

Le Linee guida hanno carattere complementare alle altre norme che afferiscono alla sicurezza stradale di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e alla sicurezza antincendio nelle gallerie stradali della rete transeuropea di cui al Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO E PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI


Il 23 agosto 2022 sono state pubblicate su GURI n.196 le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, approvate con decreto ministeriale 1° luglio 2022, relative alla gestione del rischio dei ponti esistenti ed ai requisiti e  indicazioni per il sistema di monitoraggio dinamico.

Il decreto del 1° luglio sostituisce l’allegato A al precedente decreto del 17 dicembre 2020, n. 578. Tali linee guida, rese note nel dicembre 2020, erano inizialmente obbligatorie solo per le infrastrutture di proprietà di ANAS e dei gestori autostradali ma, in concomitanza con l’attuale revisione, il MIMS ha disposto la loro estensione anche a ponti e viadotti gestiti da soggetti diversi da ANAS o da concessionari autostradali.

Per gestore, deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall’art. 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) tra i quali:

• la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

• il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

• il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

Il gestore è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario; di conseguenza, anche i Comuni sono soggetti all’attuazione del decreto.

Per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.

Il documento definisce le procedure per il censimento e la classificazione del rischio sui ponti e viadotti esistenti, alla verifica della loro sicurezza e alla sorveglianza e monitoraggio.

Le linee guida definiscono vari livelli di analisi:

• censimento delle opere di competenza e delle loro caratteristiche (livello 0),

• ispezioni visive e schede di difettosità (livello 1)

• analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale (livello 2)

• valutazione preliminare dell’opera da effettuare in presenza di dissesti (livello 3)

• verifica accurata (livello 4)

Il quinto livello è riservato ai ponti di rilievo nazionale ma non è descritto nelle linee guida.

Il censimento delle strutture previsto delle linee guida dovrà essere svolto dai Comuni entro il 30 giugno 2024.

Entro il 30 giugno 2026 i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti dovranno effettuare l’analisi dei rischi e l’attribuzione della classe di attenzione; il termine di questo adempimento per i Comuni con meno di 15.000 abitanti è fissato nel 31 dicembre 2026; tale tempistica non è ovviamente applicabile alle opere per le quali sia già stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura.

Il decreto stabilisce che, per l’applicazione della norma, i Comuni possano stipulare accordi con Regioni e/o Province.

DECRETO MINISTERIALE

ALLEGATO A

APPENDICI

lunedì 11 luglio 2022

NESSUN PUNTEGGIO PER L’OFFERTA DI OPERE AGGIUNTIVE

 

Le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base d’asta, questo per evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Né le opere aggiuntive possono servire a colmare lacune o errori progettuali. È quanto ribadito dall’Anac in un atto del presidente  approvato al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.

I rilievi dell’Autorità riguardano il fatto che il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) aggiudicatario abbia incluso numerose offerte aggiuntive nella propria offerta grazie alle quali avrebbe ottenuto la gara.

Il codice appalti (articolo 95, comma 14-bis), stabilisce che, in caso di lavori aggiudicati col criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base della gara. L’assegnazione di punteggi alle opere aggiuntive conduce a una duplice valutazione del ribasso e a una inevitabile distorsione. Nel verbale di gara, sottolinea Anac, non è chiarito se le offerte aggiuntive siano state oggetto di valutazione.

Inoltre l’Autorità osserva che, stando alla documentazione presentata dalle imprese aggiudicatarie, le opere aggiuntive sono state inserite per ovviare a lacune del progetto posto a base di gara. Secondo Anac, l’inserimento di una paratia non è una variante tale da stravolgere il progetto ma neanche può essere derubricata a una mera sistemazione esterna. Si tratta infatti di un’opera di contenimento che, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.

ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI PER IL PNRR

 

Pubblicato sulla GURI n.157/2022  il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, approvato il 7/7/2022 dal Consiglio dei Ministri e vigente dall’8 luglio.

Il D.L. contiene all’art.3 una norma per adattare i tempi del processo amministrativo alle scadenze e agli obiettivi del PNRR, che avranno un rito speciale. Se vi sarà cautelare l’udienza di merito andrà fissata entro 30 giorni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. La norma prevede nuove misure di approfondimento: il contraddittorio con il Mef e le altre amministrazioni centrali coinvolte nei progetti, come parti necessarie nel processo. Si tratta di una innovazione importante, perché consentirà ai giudici di definire la misura cautelare in maniera più approfondita, dopo aver ascoltato le parti coinvolte. Le misure cautelari andranno, quindi, ponderate per evitare che possano essere bloccati appalti importanti per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta di misure stringenti che si applicheranno anche ai procedimenti in corso.