mercoledì 12 dicembre 2012

LA RIPARAMETRAZIONE


Con la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’AVCP, contenente le Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2011), sono state esplicitate le modalità di applicazione della “riparametrazione”.
Un problema che si pone, nel procedere alla scomposizione di un criterio in sub criteri, è quello della cosiddetta riparametrazione.
Per i criteri di valutazione riguardanti aspetti dell’offerta aventi natura quantitativa (per esempio ribasso sul prezzo posto a base di gara), all’offerta più conveniente per la stazione appaltante (per esempio ribasso più alto), è sempre attribuito il coefficiente uno e, quindi, nel metodo aggregativo compensatore, il punteggio massimo previsto nel bando. Qualora non si procedesse nello stesso modo, attribuendo all’offerta tecnica e qualitativa più favorevole il coefficiente uno e, quindi, il massimo punteggio previsto nel bando, verrebbe alterato il rapporto prezzo/qualità che la stazione appaltante ha stabilito nel bando.
In sostanza, se alla migliore offerta sul piano della qualità non viene attribuito il coefficiente uno, aumenta, nel giudizio, il peso del prezzo, con una conseguente alterazione dell’obiettivo prefissato dalla stazione appaltante.
Tale procedura è prevista dal Regolamento nell’allegato “M”, che riguarda l’affidamento dei servizi tecnici, ed è stata confermata, più volte, dalla giurisprudenza, anche con riferimento ad affidamenti di lavori, concessioni, forniture. L’allegato stabilisce che “qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub- criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza”.
Anche l’Autorità ha richiamato l’attenzione sull’applicazione di tale regola (determinazione n. 1/2009; determinazione n. 4/2009).
Il principio della riparametrazione è presente nell’allegato “G” al Regolamento: da tale allegato, si rileva che per ogni criterio e, quindi, per ogni sub criterio, qualsiasi sia il metodo di determinazione dei coefficienti all’offerta di maggior valore il coefficiente da attribuire è sempre pari ad uno.
Nella tabella che segue, un esempio di utilizzo della riparametrazione.
DETERMINAZIONE PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO 1 TRAMITE RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
OFFERTE PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI SOMMA PUNTI MAX PUNTI ATTRIB. COEFF. PUNTI MAX CRITERIO PUNTI ATTR.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
A 3,853 4,316 3,972 3,185 15,325 15,325 1,000 20 20,000
B 3,427 2,550 1,748 3,185 10,911 0,712 14,238
C 1,084 3,250 4,520 0,944 9,798 0,639 12,787
D 4,735 2,115 4,286 4,104 15,240 0,994 19,888
E 1,787 1,787 5,000 1,667 10,241 0,668 13,365
F 1,133 2,070 3,972 1,667 8,841 0,577 11,537
G 1,968 1,223 2,776 1,667 7,634 0,498 9,963
H 2,816 2,550 3,972 3,185 12,523 0,817 16,343
I 1,133 2,550 2,240 1,293 7,216 0,471 9,417
J 5,000 5,000 3,436 0,884 14,320 0,934 18,688
K 1,381 1,787 4,119 1,293 8,580 0,560 11,197
L 3,499 2,507 3,972 3,185 13,163 0,859 17,178
M 0,510 1,223 1,548 0,884 4,165 0,272 5,435
N 2,390 1,223 1,548 5,000 10,160 0,663 13,259

Nel caso specifico, il bando prevede che al criterio n. 1 sia attribuito un punteggio massimo di punti 20. Come si evince dalla tabella, la commissione attribuisce il punteggio più elevato di 15,325 all’offerta A. Di conseguenza, a nessuna offerta viene attribuito il punteggio massimo previsto dal bando e, cioè, 20 punti e, ciò, a discapito di quanto previsto nel bando stesso e, cioè, che alla migliore offerta vengano appunto attribuiti 20 punti. Il modo di ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando e, quindi, l’equilibro fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti nel bando, è operare la riparametrazione. Si attribuisce, così, alla migliore offerta il punteggio massimo (20) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre.
Per mezzo di questa operazione, l’offerta A rimane, comunque, la prima in graduatoria per quel criterio, ma, evidentemente, quel punteggio finale acquisito può avere un effetto differente sulla graduatoria finale, che somma anche il punteggio relativo al prezzo. In sintesi, con la riparametrazione, i punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo, mentre,senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche previste dal Regolamento (che correttamente attribuiscono sempre il massimo punteggio al ribasso più alto) il prezzo pesa, di fatto, relativamente di più della qualità.
Occorre rammentare, infine, che il giudizio operato dalla commissione non è di tipo assoluto, bensì di tipo relativo: se ad un’offerta viene assegnato il punteggio massimo, questo non vuol dire che la stessa costituisce la migliore offerta in assoluto presente sul mercato, ma significa che detta offerta è la migliore offerta presentata in una data procedura di gara e valutata da una data commissione.
Riparametrare l’offerta migliore ad un coefficiente pari ad uno e, conseguentemente, tramite proporzione lineare, le altre offerte, risulta essere il metodo migliore anche per la valutazione dell’anomalia, in quanto, a monte, una valutazione di tipo assoluto permetterebbe alla commissione di eluderla, già in fase d’esame delle offerte tecniche, potendo la stessa optare per valutazioni che cadano tutte al di sotto della soglia prevista dal’art. 86 comma 2 del Codice.

Si veda anche la Determinazione n. 4 del 20 Maggio 2009 “Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici”.

domenica 9 dicembre 2012

CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIE DAL 1-4-2013 PER COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI


La Legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 201/2011, ha introdotto una importante novità in materia di gestione delle procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
Infatti, il comma 4 dell’art. 23 della Legge n. 214/2011, rubricato “Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province”, ha aggiunto all’art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti. Ai sensi della legge di conversione del D.L. 216/2011, art. 29, comma 11-ter, la modifica in commento dovrà essere applicata alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013.
Si ricorda che le unioni di Comuni sono previste dall’art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 1, dello stesso testo normativo, i Comuni possono istituire consorzi per “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni”.
Quanto alle centrali di committenza, disciplinate dall’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, esse svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.
Peraltro, rientra fra le centrali di committenza anche la SUA, Stazione Unica Appaltante, prevista dall’art. 13 della Legge n. 136/2010, cui ha dato attuazione il D.P.C.M. 30 giugno 2011; quest’ultima ha ambito regionale, e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale. Si veda in proposito anche la Circolare del Ministro degli Interni  N.11001/119/7/22 del 5 ottobre 2011.
Alla stessa possono aderire, fra gli altri soggetti elencati dall’art. 2 dello stesso D.P.C.M., anche le unioni ed i consorzi costituiti da Comuni.
Con la modifica normativa in oggetto, quindi, il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di 5.000 abitanti muterà radicalmente, poiché questi ultimi non potranno più bandire gare d’appalto in via autonoma, ma dovranno necessariamente ricorrere a centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo accordi consortili.
Il legislatore, in buona sostanza, ha reso obbligatoria la costituzione dei consorzi fra Comuni, in virtù della facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che in caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone l’attuazione alle leggi regionali.
Le unioni esistenti o i consorzi appositamente costituiti, dunque, potranno optare per la costituzione di una centrale di committenza ad hoc, ovvero per l’adesione alla SUA regionale, laddove esistente, mediante la stipula di un’apposita convenzione.
Sebbene la modifica introdotta nell’ordinamento comporterà la costituzione di organismi altamente specializzati nella gestione delle procedure di evidenza pubblica, consentendo il superamento della gestione frammentata e spesso inadatta delle gare d’appalto, i termini previsti dal legislatore, anche se prorogati di per l’organizzazione delle procedure sarebbero stati eccessivamente ristretti. Per non incorrere in un blocco delle procedure di gara a decorrere dal 1° aprile 2012, come detto, il d.l. 216/2011,nella sua conversione in legge, ha spostato tale termine di un anno, portandolo al 31 marzo 2013.
 
 
(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sede di conversione
4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici” (6).
5. L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
 
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». (GU n. 48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 36)
Art. 29 – comma 11-ter
Il termine di cui all’articolo 23,comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi.

COMPETENZA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA


Con il parere del 6 luglio 2012 n.271 la Sezione piemontese della Corte dei Conti, si pronuncia sulla portata applicativa oggettiva dell’art. 33, co. 3-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, comma aggiunto dall’art. 23, comma 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in tema di centrali di committenza.
Il comma 3-bis prevedeva testualmente: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.“
All’esito di attento esame del dato positivo, la Sezione perviene alla conclusione che la competenza delle centrali di committenza prevista dall’art. 33 co. 3-bis:
- attrae anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l’indizione di una gara informale;
- non attrae le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta;
- non attrae le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art. 125, co. 8 e co. 11 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Si rammenta che il comma 3-bis è stato modificato dal D. L. 6 luglio 2012 n. 95, con l’aggiunta di un nuovo periodo: 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207“.
L’art. 33 del d.lgs. 163/2006 stabilisce in via generale, al comma 1, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
Ai sensi dell’art. 3, comma 34, del codice dei contratti pubblici, la “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
In ogni caso le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del codice dei contratti pubblici (art. 33, comma 2, del codice dei contratti pubblici).
Le amministrazioni pubbliche non possono delegare alle centrali di committenza le funzioni di stazioni appaltanti di lavori pubblici, potendo tuttavia affidare tali funzioni ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti – SIIT) o alle amministrazioni provinciali (art. 33, comma 3 dello stesso codice).
Il comma 3-bis, aggiunto dall’art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha reso invece il ricorso alle centrali uniche di committenza obbligatorio per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, concentrando le gestioni delle procedure di acquisto in organismi specializzati di riferimento per le intere unioni di comuni di cui all’articolo 32 del TUEL, ove esistenti, ovvero per i consorzi che i comuni non facenti capo ad unioni sono obbligati a costituire.
Come precisato dalla relazione tecnica al citato d.l. 201/2011, la finalità di tale disciplina è superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica, in virtù delle conseguenti economie di scala.
L’intera disciplina è collocata al titolo I, “contratti di rilevanza comunitaria”, della parte II “contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari” del codice dei contratti pubblici.
Per l’applicabilità della stessa anche ai contratti pubblici sotto soglia, occorre fare riferimento all’art. 121 del successivo titolo II, ove si prescrive che a questi ultimi si applicano, oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, “in quanto non derogate dalle norme del presente titolo”.
Questa ricostruzione sistematica vale già di per sé ad escludere la possibilità di una interpretazione meramente letterale dell’art. 33, comma 3 bis, tesa ad includere tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di valore o tipologia procedurale. Ferma, infatti, l’applicazione ai contratti di rilevanza comunitaria, le previsioni di cui all’art. 33, comma 3 bis (al pari delle altre contenute nella parte II del Codice), si applicano anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, solo ove non risultino derogate dalle disposizioni di cui al titolo II, rubricato “contratti sotto soglia comunitaria”.
All’interno di questo titolo, l’art. 125 prevede una disciplina speciale per le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori. Come noto dette acquisizioni possono essere effettuate, entro le soglie previste, mediante amministrazione diretta, ovvero mediante procedura di cottimo fiduciario. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il cottimo fiduciario è invece una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, “nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”.
Il vantaggio delle procedure in economia risiederebbe nella maggiore snellezza della procedura e nella tempestività di esecuzione delle prestazioni, per le acquisizioni di importi minori, comunque inferiori alle soglie individuate con legge.
Il comma 14 dell’art. 125 precisa che “ i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”.
Resta da chiarire, dunque, se rispetto agli ambiti di autonomia regolamentare dei comuni in materia di affidamenti in economia, le previsioni di cui all’art. 33, comma 3 bis, rappresentino principi inderogabili in tema di procedure di affidamento.
Si ritiene di dover pervenire a questa conclusione con riguardo alla procedura di cottimo fiduciario.
Ai sensi dell’’art. 3, comma 40, del codice dei contratti pubblici il cottimo fiduciario “costituisce procedura negoziata”, laddove per procedura negoziata si intende ogni procedura in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
Il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), reca una disciplina omogenea per tutte le pubbliche amministrazioni in relazione alle procedure di cottimo fiduciario, come stabilito dal sopra citato comma 14 dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, rafforzando sostanzialmente le garanzie di trasparenza in detta disciplina, già assicurate dal rinvio ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal codice. Peraltro, dal confronto fra la formulazione dell’art. 125, comma 14, sopra citato e quella dell’art. 30, comma 1, sempre del codice dei contratti pubblici, relativa alle concessioni di servizio (“salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi”), risulta evidente la volontà del legislatore – confermata dalla disciplina contenuta nel regolamento di esecuzione, nonché dalla giurisprudenza amministrativa – di assoggettare la procedura di cottimo fiduciario alle norme del codice dei contratti pubblici previste per i procedimenti di affidamento ordinari, purché compatibili con la procedura semplificata.
Si ritiene pertanto che debbano essere attratte alla competenza delle centrali di committenza, anche le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevede l’indizione di una gara informale. Il ricorso alle centrali uniche di committenza risulta infatti del tutto compatibile con detta procedura, ma, soprattutto, la ricostruzione prospettata appare pienamente coerente con la ratio della previsione normativa: una gestione obbligatoria per i piccoli comuni da parte di centrali di committenza uniche, può e deve esplicare i vantaggi auspicati, in termini di razionalizzazione e risparmi di spesa, anche con riguardo alla procedura negoziata in esame.
Queste conclusioni non contrastano con quanto previsto dall’art. 23, comma 5, del d.l. 201/2011, secondo cui la nuova disciplina “si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012” (termine prorogato di 12 mesi). Trattasi di una norma che, con riferimento alle procedure più complesse che contemplano un bando di gara, specifica il momento a decorrere dal quale trova piena applicazione per la nuova modalità di affidamento.
Per il cottimo fiduciario non è necessaria la pubblicazione del bando e l’osservanza dei termini minimi per la ricezione delle offerte, l’art. 331 del Regolamento di esecuzione ha espressamente escluso, infatti, l’applicabilità degli obblighi di pubblicità e di comunicazione stabiliti dall’art. 124 del d.lgs. 163/2006 per le procedure negoziate sotto-soglia. Tuttavia lo stesso regolamento dispone che le stazioni appaltanti debbano osservare il principio della massima trasparenza quale risultante del contemperamento tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela dei principi della parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Principi in attuazione dei quali, peraltro, è prevista l’indizione di una gara ufficiosa, con consultazione di almeno cinque operatori economici (individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante). Si evidenzia, inoltre, come la gara ufficiosa oltre ad essere, come il sondaggio di mercato, strumento di conoscenza, implica anche una valutazione comparativa delle offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di “gara” (Cons. Stato, VI, 29 marzo 2001, n. 1881), ragione per cui, peraltro, in relazione alla gara ufficiosa le ditte partecipanti divengono titolari di posizioni di interesse legittimo. Si ritiene pertanto che il termine previsto dall’art. 23, comma 5, del d.l. 201/2011, per l’applicazione dell’obbligo di ricorso a centrali uniche di committenza per i piccoli comuni, possa in via analogica applicarsi anche al cottimo fiduciario, valorizzando il momento di esplicazione della gara informale, con conseguente sorgere in capo agli interessati delle relative posizioni giuridiche soggettive.
Si ritiene, invece, che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta. In tale ipotesi le acquisizioni sono effettuate con strumenti propri o appositamente acquistati o noleggiati dall’amministrazione, e con personale proprio della stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Si tratta, pertanto, di fattispecie non pienamente compatibili con il ricorso a una centrale di committenza e comunque, in assenza di vere e proprie procedure concorrenziali non rispondenti alla ratio della norma che, come già più volte rilevato, è quella di ottenere risparmi di spesa riducendo i costi di gestione delle procedure negoziali attraverso la concentrazione delle stesse.
Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall’obbligo di legge in esame, anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

sabato 8 dicembre 2012

ENTI LOCALI


Pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2012 il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188 (Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane), con le modifiche al Testo unico degli Enti locali

Pubblicata sulla G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012 la legge 7 dicembre 2012, n. 213: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174: disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

CENTRALI DI COMMITTENZA


Tra gli aspetti di rilievo della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, entrata in vigore in data 30 aprile 2004, va segnalata l'introduzione di organismi creati per centralizzare le committenze.
E’ un modello facoltativo di committenza centralizzata derivante dalla disciplina comunitaria. La definizione di centrale di committenza, attualmente contenuta nell’art. 3, 34° comma, Dlgs. n. 163/2006 (“è un’amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o -aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”) ha recepito il rilevo del 15° considerando della Direttiva 2004/18, che evidenzia la necessità di definire tale nozione, prendendo atto dello sviluppo di una prassi di aggiudicazione centralizzata, potenzialmente virtuosa per la concorrenza. Si tratta, però, di un istituto a recepimento facoltativo, come di desume espressamente dal 16° considerando: “al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordo quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione (…)”. In questa logica l’art. 11 della Direttiva 2004/18 dispone che “1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all’art. 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l’abbia rispettata”.
Detti organismi, per essere definiti "centrali di committenza" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva, devono soddisfare due condizioni:
a) essere amministrazioni aggiudicatrici;

b) acquistare forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici ovvero aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture, servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici. Trovano così legittimazione nel diritto comunitario esperienze sviluppate in singoli Stati (per quanto concerne l'Italia, il "modello Consip", cioè il sistema di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche introdotto con l'articolo 26 della legge n. 488/1999).

Il ricorso a centri unici di imputazione di appalti non è un obbligo: è rimessa alla facoltà dei singoli Stati darvi ingresso nei loro ordinamenti (cfr. considerando n. 16).

ART. 3, CO. 34, Codice dei contratti
La «Centrale di Committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Art. 33. Codice dei contratti
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012)

Art. 274, d.P.R. 207/2010
Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Le centrali di committenza, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per il collegamento informatico con l'Osservatorio, acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.

Art. 312, co. 5, d.P.R. 207/2010
Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

Art. 2, co. 2, d.P.C.M. , 30.6.2011, N. 55214
La Stazione Unica Appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.