sabato 8 dicembre 2012

CENTRALI DI COMMITTENZA


Tra gli aspetti di rilievo della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, entrata in vigore in data 30 aprile 2004, va segnalata l'introduzione di organismi creati per centralizzare le committenze.
E’ un modello facoltativo di committenza centralizzata derivante dalla disciplina comunitaria. La definizione di centrale di committenza, attualmente contenuta nell’art. 3, 34° comma, Dlgs. n. 163/2006 (“è un’amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o -aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”) ha recepito il rilevo del 15° considerando della Direttiva 2004/18, che evidenzia la necessità di definire tale nozione, prendendo atto dello sviluppo di una prassi di aggiudicazione centralizzata, potenzialmente virtuosa per la concorrenza. Si tratta, però, di un istituto a recepimento facoltativo, come di desume espressamente dal 16° considerando: “al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordo quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione (…)”. In questa logica l’art. 11 della Direttiva 2004/18 dispone che “1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all’art. 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l’abbia rispettata”.
Detti organismi, per essere definiti "centrali di committenza" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 10, della direttiva, devono soddisfare due condizioni:
a) essere amministrazioni aggiudicatrici;

b) acquistare forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici ovvero aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori, forniture, servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici. Trovano così legittimazione nel diritto comunitario esperienze sviluppate in singoli Stati (per quanto concerne l'Italia, il "modello Consip", cioè il sistema di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche introdotto con l'articolo 26 della legge n. 488/1999).

Il ricorso a centri unici di imputazione di appalti non è un obbligo: è rimessa alla facoltà dei singoli Stati darvi ingresso nei loro ordinamenti (cfr. considerando n. 16).

ART. 3, CO. 34, Codice dei contratti
La «Centrale di Committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Art. 33. Codice dei contratti
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi così modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012)

Art. 274, d.P.R. 207/2010
Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Le centrali di committenza, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per il collegamento informatico con l'Osservatorio, acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.

Art. 312, co. 5, d.P.R. 207/2010
Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

Art. 2, co. 2, d.P.C.M. , 30.6.2011, N. 55214
La Stazione Unica Appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

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