Con
la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 dell’AVCP, contenente le Linee
guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
nell’ambito dei contratti di servizi e forniture (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15/12/2011), sono state esplicitate le modalità di
applicazione della “riparametrazione”.
Un
problema che si pone, nel procedere alla scomposizione di un criterio in sub
criteri, è quello della cosiddetta riparametrazione.
Per
i criteri di valutazione riguardanti aspetti dell’offerta aventi natura
quantitativa (per esempio ribasso sul prezzo posto a base di gara), all’offerta
più conveniente per la stazione appaltante (per esempio ribasso più alto), è
sempre attribuito il coefficiente uno e, quindi, nel metodo aggregativo
compensatore, il punteggio massimo previsto nel bando. Qualora non si
procedesse nello stesso modo, attribuendo all’offerta tecnica e qualitativa più
favorevole il coefficiente uno e, quindi, il massimo punteggio previsto nel
bando, verrebbe alterato il rapporto prezzo/qualità che la stazione appaltante
ha stabilito nel bando.
In
sostanza, se alla migliore offerta sul piano della qualità non viene attribuito
il coefficiente uno, aumenta, nel giudizio, il peso del prezzo, con una
conseguente alterazione dell’obiettivo prefissato dalla stazione appaltante.
Tale
procedura è prevista dal Regolamento nell’allegato “M”, che riguarda
l’affidamento dei servizi tecnici, ed è stata confermata, più volte, dalla
giurisprudenza, anche con riferimento ad affidamenti di lavori, concessioni,
forniture. L’allegato stabilisce che “qualora il bando preveda la suddivisione
dei criteri di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 266 in sub-criteri
e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali
sub- criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti
per l’elemento di partenza”.
Anche
l’Autorità ha richiamato l’attenzione sull’applicazione di tale regola
(determinazione n. 1/2009; determinazione n. 4/2009).
Il
principio della riparametrazione è presente nell’allegato “G” al Regolamento:
da tale allegato, si rileva che per ogni criterio e, quindi, per ogni sub
criterio, qualsiasi sia il metodo di determinazione dei coefficienti
all’offerta di maggior valore il coefficiente da attribuire è sempre pari ad
uno.
Nella
tabella che segue, un esempio di utilizzo della riparametrazione.
DETERMINAZIONE PUNTI ATTRIBUITI PER IL
CRITERIO 1 TRAMITE RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI
1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
|
|||||||||
OFFERTE |
PUNTI
ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI |
SOMMA
PUNTI |
MAX PUNTI
ATTRIB. |
COEFF. |
PUNTI MAX
CRITERIO |
PUNTI
ATTR. |
|||
1.1. |
1.2. |
1.3. |
1.4. |
||||||
A |
3,853 |
4,316 |
3,972 |
3,185 |
15,325 |
15,325 |
1,000 |
20 |
20,000 |
B |
3,427 |
2,550 |
1,748 |
3,185 |
10,911 |
0,712 |
14,238 |
||
C |
1,084 |
3,250 |
4,520 |
0,944 |
9,798 |
0,639 |
12,787 |
||
D |
4,735 |
2,115 |
4,286 |
4,104 |
15,240 |
0,994 |
19,888 |
||
E |
1,787 |
1,787 |
5,000 |
1,667 |
10,241 |
0,668 |
13,365 |
||
F |
1,133 |
2,070 |
3,972 |
1,667 |
8,841 |
0,577 |
11,537 |
||
G |
1,968 |
1,223 |
2,776 |
1,667 |
7,634 |
0,498 |
9,963 |
||
H |
2,816 |
2,550 |
3,972 |
3,185 |
12,523 |
0,817 |
16,343 |
||
I |
1,133 |
2,550 |
2,240 |
1,293 |
7,216 |
0,471 |
9,417 |
||
J |
5,000 |
5,000 |
3,436 |
0,884 |
14,320 |
0,934 |
18,688 |
||
K |
1,381 |
1,787 |
4,119 |
1,293 |
8,580 |
0,560 |
11,197 |
||
L |
3,499 |
2,507 |
3,972 |
3,185 |
13,163 |
0,859 |
17,178 |
||
M |
0,510 |
1,223 |
1,548 |
0,884 |
4,165 |
0,272 |
5,435 |
||
N |
2,390 |
1,223 |
1,548 |
5,000 |
10,160 |
0,663 |
13,259 |
Nel caso
specifico, il bando prevede che al criterio n. 1 sia attribuito un punteggio
massimo di punti 20. Come si evince dalla tabella, la commissione attribuisce
il punteggio più elevato di 15,325 all’offerta A. Di conseguenza, a nessuna
offerta viene attribuito il punteggio massimo previsto dal bando e, cioè, 20
punti e, ciò, a discapito di quanto previsto nel bando stesso e, cioè, che alla
migliore offerta vengano appunto attribuiti 20 punti. Il modo di ristabilire
quanto voluto dalla stazione appaltante nel bando e, quindi, l’equilibro fra i
diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti nel bando, è operare la
riparametrazione. Si attribuisce, così, alla migliore offerta il punteggio
massimo (20) e, proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre.
Per
mezzo di questa operazione, l’offerta A rimane, comunque, la prima in
graduatoria per quel criterio, ma, evidentemente, quel punteggio finale
acquisito può avere un effetto differente sulla graduatoria finale, che somma
anche il punteggio relativo al prezzo. In sintesi, con la riparametrazione, i
punteggi relativi alla qualità hanno lo stesso peso che viene dato al prezzo,
mentre,senza la riparametrazione, per effetto delle formule matematiche
previste dal Regolamento (che correttamente attribuiscono sempre il massimo
punteggio al ribasso più alto) il prezzo pesa, di fatto, relativamente di più
della qualità.
Occorre
rammentare, infine, che il giudizio operato dalla commissione non è di tipo
assoluto, bensì di tipo relativo: se ad un’offerta viene assegnato il punteggio
massimo, questo non vuol dire che la stessa costituisce la migliore offerta in
assoluto presente sul mercato, ma significa che detta offerta è la migliore
offerta presentata in una data procedura di gara e valutata da una data commissione.
Riparametrare
l’offerta migliore ad un coefficiente pari ad uno e, conseguentemente, tramite
proporzione lineare, le altre offerte, risulta essere il metodo migliore anche
per la valutazione dell’anomalia, in quanto, a monte, una valutazione di tipo
assoluto permetterebbe alla commissione di eluderla, già in fase d’esame delle
offerte tecniche, potendo la stessa optare per valutazioni che cadano tutte al
di sotto della soglia prevista dal’art. 86 comma 2 del Codice.
Si
veda anche la Determinazione n. 4 del 20 Maggio 2009 “Linee guida per
l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle
procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici”.
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