La
Legge n. 214/2011, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n.
201/2011, ha introdotto una importante novità in materia di gestione delle
procedure di evidenza pubblica, con specifico riferimento agli affidamenti
gestiti dai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.
Infatti,
il comma 4 dell’art. 23 della Legge n. 214/2011, rubricato “Riduzione dei costi
di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità
indipendenti e delle Province”, ha aggiunto all’art. 33 del Codice dei
contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano
obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e
avvalendosi degli uffici competenti. Ai sensi della legge di conversione del
D.L. 216/2011, art. 29, comma 11-ter, la modifica in commento dovrà essere
applicata alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013.
Si
ricorda che le unioni di Comuni sono previste dall’art. 32 del Testo Unico
degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che “le unioni di
Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini,
allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza”.
Inoltre,
ai sensi dell’art. 31, comma 1, dello stesso testo normativo, i Comuni possono
istituire consorzi per “la gestione associata di uno o più servizi e
l’esercizio associato di funzioni”.
Quanto
alle centrali di committenza, disciplinate dall’art. 33 del Codice dei
contratti pubblici, esse svolgono le funzioni di amministrazioni
aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed acquistano forniture
o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi quadro di lavori,
servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad
altri enti aggiudicatori.
Peraltro,
rientra fra le centrali di committenza anche la SUA, Stazione Unica Appaltante,
prevista dall’art. 13 della Legge n. 136/2010, cui ha dato attuazione il D.P.C.M. 30 giugno 2011; quest’ultima ha ambito regionale, e cura, per conto
degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione
di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi
dell’art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito
regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale. Si veda
in proposito anche la Circolare del Ministro degli Interni N.11001/119/7/22 del 5 ottobre 2011.
Alla
stessa possono aderire, fra gli altri soggetti elencati dall’art. 2 dello
stesso D.P.C.M., anche le unioni ed i consorzi costituiti da Comuni.
Con
la modifica normativa in oggetto, quindi, il sistema di acquisizione di
lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di 5.000 abitanti muterà
radicalmente, poiché questi ultimi non potranno più bandire gare d’appalto in
via autonoma, ma dovranno necessariamente ricorrere a centrali di committenza,
mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo accordi consortili.
Il
legislatore, in buona sostanza, ha reso obbligatoria la costituzione dei
consorzi fra Comuni, in virtù della facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 31
del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che in caso di rilevante interesse
pubblico, la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi, demandandone
l’attuazione alle leggi regionali.
Le
unioni esistenti o i consorzi appositamente costituiti, dunque, potranno optare
per la costituzione di una centrale di committenza ad hoc, ovvero per
l’adesione alla SUA regionale, laddove esistente, mediante la stipula di
un’apposita convenzione.
Sebbene
la modifica introdotta nell’ordinamento comporterà la costituzione di organismi
altamente specializzati nella gestione delle procedure di evidenza pubblica,
consentendo il superamento della gestione frammentata e spesso inadatta delle
gare d’appalto, i termini previsti dal legislatore, anche se prorogati di per
l’organizzazione delle procedure sarebbero stati eccessivamente ristretti. Per
non incorrere in un blocco delle procedure di gara a decorrere dal 1° aprile
2012, come detto, il d.l. 216/2011,nella sua conversione in legge, ha spostato
tale termine di un anno, portandolo al 31 marzo 2013.
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in Suppl. ordinario n. 251 alla Gazz. Uff., 6 dicembre, n. 284). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il
consolidamento dei conti pubblici. (SALVA-ITALIA)
(6)
Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in sede di conversione
4.
All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e’ aggiunto, in
fine, il seguente comma: “3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici” (6).
5.
L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31
marzo 2012.
DECRETO-LEGGE
29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del
29 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 24
febbraio 2012, n. 14 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative.». (GU n. 48
del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 36)
Art.
29 – comma 11-ter
Il
termine di cui all’articolo 23,comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
prorogato di dodici mesi.
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