venerdì 28 gennaio 2022

DECRETO LEGGE RISTORI – REVISIONE DEI PREZZI OBBLIGATORIA

 

Il Decreto Legge n. 4 del 27/1/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, all'art. 29 stabilisce che dal 27/1/2022 e fino al 31/12/2023, i bandi di gara devono contenere la clausola di revisione dei prezzi obbligatoria.

I prezzi fissati nel contratto di appalto firmato, dopo l'aggiudicazione, potranno essere rivisti a determinate condizioni.

«La compensazione - stabilisce il decreto - è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto», nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione coprirà fino all'80% dell'eccedenza di costo accertata oltre la quota assorbita dalla franchigia.

Tutto il meccanismo ruoterà introno a due provvedimenti chiave affidati all'Istat e al MIMS. Il primo passaggio toccherà all'Istituto di statistica, chiamato a mettere a punto un nuovo meccanismo di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali edili, che dovrà essere pronta entro 90 giorni, dunque entro il prossimo 28 marzo. Toccherà poi al Mims, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, determinare le variazioni effettivamente subite (nel semestre) dai singoli materiali da costruzione più significativi, sulla base delle rilevazioni effettuate da Istat.

«A pena di decadenza - si legge nel decreto - l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del decreti MIMS con la determinazione delle variazioni subite dai prezzi dei materiali edili. «Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma».

Qui si aprono poi due strade:

-       «Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto - specifica il provvedimento -, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza».

-       Nel caso in cui invece « sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto» «per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza».

-       «Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta».

Per le compensazioni «si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa». Possono essere usate anche le somme derivanti da ribassi d'asta, «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata».

In caso di mancanza di risorse nel quadro economico, per compensare l'aumento di costo delle lavorazioni in cantiere - fino al 31 dicembre 2026 e solo per le opere finanziate dal Pnrr e dal piano complementare - il governo mette in campo il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inaugurato dal primo decreto Semplificazioni (Dl 76/2020).

Con riferimento alla questione dei prezzari regionali, è prevista l’emanazione di un decreto MIMS da adottare entro il 30 aprile, il compito di definire «apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari». Le linee guida dovranno essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'Istat e in Conferenza Stato-Regioni.

«I giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

lunedì 24 gennaio 2022

MODIFICA CODICE DEI CONTRATTI – LEGGE EUROPEA 2019/2020

 

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020" (pubblicata su GURI 17/01/2022, n. 12) modifica 6 articoli del Codice dei contratti.

L'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) modifica i seguenti articoli del Codice:

l'art. 31- comma 8: progettisti e attività di consulenza;

l'art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

l'art. 80 - Motivi di esclusione;

l'art. 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);

l'art. 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;

l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione).

Progettisti e attività di consulenza

All’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

"Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività".

Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

L'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria dovrà avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta. Tra tali soggetti sono aggiunti i seguenti:

"altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati".

Motivi di esclusione

La condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell'operatore economico alla gara.

Viene sostituito il quinto periodo, comma 4 dell'art. 80 che adesso prevede:

"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro".

Il Subappalto nell'esecuzione nei settori ordinari

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

·         il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;

·         all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

·         Abrogato il comma 6 che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori.

Termini di pagamento - Clausole penali

All'art. 113-bis sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 -bis , salvo quanto previsto dal comma 1 -quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1 -bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Il Subappalto nell'esecuzione dei contratti di concessione

Anche qui abrogato l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174, comma 2, terzo periodo). Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80".

Partecipazione alle gare di servizi di ingegneria e architettura

Ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il comma 2 prevede la pubblicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che individua i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento:

·         all’obbligo di nomina di un direttore tecnico;

·         alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale;

·         agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

·         all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Sblocca Cantieri

Abrogato il comma residuale 18 dell'art. 1 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n.55, che prevedeva la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di sospensione degli obblighi previsti:

·         al comma 6, articolo 105 (indicazione terna subappaltatori);

·         del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione terna subappaltatori);

·         delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 riferite al subappaltatore.

Entrata in vigore

Come previsto espressamente dalla Legge Europea, le modifiche si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè dal 1/2/2022.

mercoledì 19 gennaio 2022

I PONTEGGI DI FACCIATA

 

Nel documento predisposto da Inail, consultabile online sul sito dell’Istituto, si mettono a confronto e si analizzano le differenze tra i requisiti dei ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche europee Uni En. Vengono indicati in dettaglio i riferimenti normativi cogenti, presenti nella legislazione italiana, suddivisi in decreti legislativi e ministeriali, circolari, lettere e interpelli, insieme alle norme tecniche di riferimento. Sono riportate le definizioni contenute nelle circolari ministeriali e nelle norme, con un confronto sui relativi requisiti. Per Inail le norme Uni En, in particolare la 12810 e la 12811, rappresentano ad oggi “la massima espressione dell’innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo” e, rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano in questo settore risulta “datato”. Da qui la necessità di un aggiornamento e di un confronto con gli altri Paesi europei. 

giovedì 23 dicembre 2021

IL SUBAPPALTO NECESSARIO SI APPLICA A PRESCINDERE DAL BANDO

 

Il c.d. subappalto “necessario” o “qualificante” consente di partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative alle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste. L’istituto persegue l’obiettivo dell’apertura del mercato dei contratti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici ma anche delle stesse amministrazioni aggiudicatrici, ed aveva trovato disciplina normativa nell’art. 109 del dpr n. 207/2010, poi abrogato e sostituito dall’art. 12 del dl 28 marzo 2014 n. 47.

Il citato art. 12 del dl 47/2014 è stato, a propria volta, abrogato dall’art. 217 del dlgs n. 50/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, ma limitatamente ai commi 3, 5, 8, 9 e 11, per cui restano in vigore i primi due commi della norma in parola che disciplinano, appunto, le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di “subappalto necessario” in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Con la sentenza n. 878/2021 il Tar Calabria ha affermato che in tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano le seguenti disposizioni:

·         l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

·         non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al dpr 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Richiamando quanto espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 2 novembre 2015, si conferma che:

·         per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili;

·         le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria);

·         il concorrente deve subappaltare l’esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare.

·         in assenza di specifiche previsioni del bando che contemplino espressamente l’applicabilità dell’istituto, il subappalto necessario si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi.

mercoledì 22 dicembre 2021

BANDO TIPO DI PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA

 

Pubblicato sul sito dell’ANAC il Bando tipo numero 1 del 24 novembre 2021 recante “Schema di disciplinare di gara. Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 773 del 24 novembre 2021

Bando tipo n. 1 – 2021 – del. n. 773 del 24 novembre 2021

Bando tipo n. 1 – 2021 – Nota illustrativa

Bando tipo n. 1 – 2021 – Relazione AIR

Bando tipo n. 1 – 2021 – Contributi consultazione.pdf 

mercoledì 1 dicembre 2021

DECRETO RIMBORSO SUI COSTI DEI MATERIALI

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili relativo all’aumento del costo dei materiali da costruzione: le variazioni si riferiscono al primo semestre 2021 rispetto alla media dell’anno precedente e consentono di inoltrare le istanze per il rimborso dei maggiori oneri sostenuti. Le maggiorazioni sono indicate nella tabella allegata al decreto ed interessano gli operatori di settore. L’aumento più significativo è quello che riguarda l’acciaio, il cui costo è aumentato del 40% (con picchi fin oltre il 70% per i semi-lavorati), seguito da legno e rame.

Sulla base dei nuovi prezzari aggiornati, le imprese titolari di contratti pubblici possono chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti in seguito agli aumenti dei prezzi, indicando la quantità dei materiali impiegati. Le istanze si inoltrano entro il 9 dicembre 2021 (ossia, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto). Le istruzioni sono state fornite con apposita circolare operativa per il calcolo della compensazione dei prezzi.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2021 le variazioni dei relativi prezzi, con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed il 10% complessivo se riferite a più anni.

Per i contratti soggetti al nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre 2021.

Le stazioni appaltanti provvederanno al pagamento dei maggiori costi sostenuti e, nel caso non disponessero delle risorse, potranno avvalersi del Fondo costituito presso il MIMS (con dotazione di 100 milioni di euro).

GUIDA AL SUBAPPALTO DOPO LE MODIFICHE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI-BIS

 

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha aggiornato il vademecum “Il subappalto nei lavori pubblici”. Si evidenzia come le recenti modifiche legislative disposte dai rispettivi decreti (Sblocca cantieri e Semplificazioni-bis) siano una risposta alla giurisprudenza comunitaria e nazionale che, più volte, ha sottolineato la non conformità della normativa italiana del subappalto rispetto alle direttive comunitarie.

Il subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) con cui l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto a beneficio del committente pubblico o privato.

Il subappaltatore non è titolare del rapporto contrattuale con l’amministrazione, che resta in capo all’appaltatore. Tuttavia, al subappaltatore è richiesto un coinvolgimento imprenditoriale, organizzativo e in termini di responsabilità nell’esecuzione dell’appalto principale o meglio di una quota di questo: in pratica, il subappaltatore contribuisce alla realizzazione della prestazione principale destinata a soddisfare l’amministrazione.

La disciplina del subappalto nei contratti pubblici è contenuta nell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), che ha subito continue modifiche: ultime quelle con l’entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri (Art. 1, co. 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55) e dal Decreto Semplificazioni-bis (Art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108).

Ambito di applicazione del subappalto

Il comma 1 dell’art. 105 del Codice degli Appalti espone il principio generale di esecuzione diretta degli appalti pubblici da parte dell’affidatario e disciplina.

I commi successivi disciplinano l’affidamento a terzi dell’esecuzione di parte delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale. In particolare, viene chiarito che, pena la nullità, il contratto:

·         non può essere ceduto;

·         non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;

·         non può essere affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il comma 3, invece, precisa che determinate prestazioni non possano mai configurarsi come subappalto, quali:

·         l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (per le quali occorre comunque effettuare una comunicazione alla stazione appaltante);

·         la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

·         l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani;

·         le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto.

UNI CEI EN 17210 SULL’ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI

 

Recepita in italiano la EN 17210 la nuova norma sull’accessibilità degli edifici da parte degli utenti disabili, incentrata sull’ “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito – Requisiti funzionali”

Il documento descrive i requisiti minimi funzionali di base e le raccomandazioni per un ambiente costruito accessibile e usabile secondo l’approccio “Design for All”/”Universal Design” a favore di un utilizzo equo e sicuro per il maggior numero di utenti, incluse le persone con disabilità.

“Design for All” e “Universal Design” condividono una filosofia di progettazione inclusiva simile.

Universal Design significa progettare prodotti, ambienti, programmi e servizi che siano fruibili da tutte le persone, nel miglior modo possibile, senza necessità di adattamento o di progettazione specializzata. L’Universal Design non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con disabilità qualora siano necessari.

I requisiti e le raccomandazioni funzionali indicati nella UNI CEI EN 17210:2021 si applicano all’intero ambiente costruito, essi sono pertinenti alla progettazione, alla costruzione, alla ristrutturazione o all’adattamento e manutenzione degli ambienti costruiti, incluse le aree pedonali e urbane esterne.

I requisiti funzionali e le raccomandazioni del documento sono formulati in termini qualitativi e descrivono gli obiettivi che sono da raggiungere, in funzione della diversità che un ampio ventaglio di utenti presenta (obiettivi di protezione) e che possono essere utilizzati come criteri per l’assegnazione di contratti pubblici (a supporto delle direttive sugli appalti pubblici) così come per altri scopi, per esempio per le leggi sull’accessibilità.

Il documento non prescrive o descrive come questi requisiti funzionali dovrebbero essere soddisfatti e pertanto non è destinato a entrare in conflitto con le norme nazionali di accessibilità.

Il nuovo documento si propone principalmente come aiuto a committenti pubblici, ma anche architetti, ingegneri, responsabili di servizi, ergonomi e altri stakeholder nelle rispettive aree di competenza, per consentire loro di richiedere, specificare, progettare e valutare la conformità correlata all’accessibilità dell’ambiente costruito, utilizzando un quadro di riferimento comune e un linguaggio comune, in modo da garantire l’accessibilità per tutti.

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 177 DEL CODICE

 

LA CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza del 23.11.2021 n. 218:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

giovedì 18 novembre 2021

MODIFICHE AGLI ARTT. 22 E 113 DEL CODICE

 

La legge n. 156/2021 di conversione del Decreto Legge n. 121/2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” in vigore dal 11 settembre 2021, prevede all’art. 5, commi 6 e 10, una modifica al Codice dei contratti.

comma 6: “All’articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai componenti della commissione e’ riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l’anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall’anno 2022»”.

comma 10: “Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia’ accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.