La
legge n. 156/2021 di conversione del Decreto Legge n. 121/2021 recante
“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili,
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” in vigore dal 11 settembre
2021, prevede all’art. 5, commi 6 e 10, una modifica al Codice dei contratti.
comma
6: “All’articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della
finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e’ sostituito dal
seguente: «Ai componenti della commissione e’ riconosciuto un rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei
limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per
l’anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall’anno 2022»”.
comma
10: “Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui
procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata
in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016 fanno carico agli stanziamenti gia’ accantonati per i singoli appalti di
lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”.
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